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Ordinanza — n. 1235/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for conspiracy charges due to procedural preclusion and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1235/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs. The appellant argued that witness statements were improperly used and that the evidence of joint criminal intent was insufficient. The court rejected these claims because the arguments were not specifically raised in the prior appeal and were deemed too generic to warrant re-examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specifically grounded in the appellate judgment; generic complaints regarding evidence usage or factual reconstruction are precluded and inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural preclusion generic appeal grounds joint criminal intent witness statements inadmissible appeal accuse di truffa contraffazione di merci prove fabbricate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 63 cod. proc. pen
Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese da Aragone Marco, assunte, si assume, nel corso delle indagini preliminari in violazione dell'art. 63 cod.
art. 195 cod. proc. pen
Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione all'art. 195 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAMBA YACOUBA FRANCK nato a KATIOLA( COSTA D'AVORIO) il 24/09/1993 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui Bamba Yacouba Franck è stato condannato per il reato di concorso in simulazione di reato; l'imputato avrebbe simulato un furto in una tabaccheria in concorso con il titolare della stessa Aragone Marco.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese da Aragone Marco, assunte, si assume, nel corso delle indagini preliminari in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., e poi utilizzate ai fini delle contestazioni dibattimentali in udienza allo stesso teste. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione all'art. 195 cod. proc. pen., per avere la Corte utilizzato, a conferma delle dichiarazioni di Aragone, quanto da questi riportato in ordine a ciò che a lui sarebbe stato riferito dal "vicino" della tabaccheria (teste Porello), senza tuttavia considerare le dichiarazioni del teste diretto che in dibattimento non avrebbe confermato la circostanza di aver visto l'imputato quella sera fare da "palo". 2.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta esistenza del concorso dell'imputato nel reato di simulazione di reato, non essendoci prova del contributo che l'imputato avrebbe fornito per rafforzare il proposito criminoso dell'agente.

3. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. Sotto un primo profilo, tutti i motivi risultano non essere stati dedotti specificamente dedotti con l'atto di appello e quindi devono considerarsi preclusi. Sotto altro profilo, il primo motivo, oltre a non esser stato dedotto in appello, è del tutto generico non essendo stato spiegato alcunchè né in relazione alla ipotizzata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da Aragone, né, soprattutto, in ordine alla incidenza di dette dichiarazioni rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso Aragone.

Non diversamente è generico il secondo motivo, avendo la Corte spiegato come le dichiarazioni di Aragone trovino molteplici riscontri probatori, di cui si è dato puntualmente atto. Il terzo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e perché tende a sollecitare una diversa e non consentita ricostruzione fattuale, avendo la Corte spiegato perché sia configurabile la responsabilità concorsuale dell'imputato.4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 sette