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Ordinanza — n. 1231/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1231/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1231/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACCARELLI CLAUDIO nato a Avellino il 29/05/1992 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui Naccarelli Claudio è stato condannato per il reato di evasione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1231/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACCARELLI CLAUDIO nato a Avellino il 29/05/1992 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui Naccarelli Claudio è stato condannato per il reato di evasione.

Parole chiave

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motivi di cassazione difetto di legittimazione del ministero pubblico legittimazione a ricorrere asserzione difendibile allegazioni insufficientemente motivate ritiro dell'istanza giudiziaria
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACCARELLI CLAUDIO nato a Avellino il 29/05/1992 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui Naccarelli Claudio è stato condannato per il reato di evasione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente Naccarelli il 26/01/2021.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.