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Ordinanza — n. 1230/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds not matching statutory requirements for summary procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1230/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible via summary procedure because the grounds cited were too generic and did not align with the specific statutory exceptions. The appellant challenged a first-instance sentence for extortion, arguing for generic mitigating circumstances and conditional suspension, but failed to address the limited scope of admissible grounds under the 2017 procedural code. Consequently, the court ruled that the appeal must be processed in full participation rather than summary form, resulting in the dismissal and an order to pay fines.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis of the Code of Criminal Procedure: Appeals against sentencing judgments submitted via summary procedure are inadmissible if the grounds do not strictly fall within the limited categories of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, requiring full participation for other arguments.

Parole chiave

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summary procedure inadmissibility generic grounds appeal conditional suspension denial Cassation procedural limits extortion sentencing appeal adeguamento della pena concorso di motivi di sospensione attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis of the Code of Criminal Procedure
Il ricorso è infatti ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis of the Code of Criminal Procedure
448, comma 2 -bis e dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
art. 393 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTINO GENNARO CORRADO nato a GROTTERIA il 01/01/1957 avverso la sentenza del 10/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANOdato avvicn aiip parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.11 Tribunale di Bolzano, ricondotto il fatto estorsivo originariamente contestato al reato previsto dall'art. 393 cod. pen., ha applicato nei confronti di Agostino Gennaro Corrado la pena di mesi otto di reclusione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, in modo assolutamente generico, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso è infatti ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2 -bis e dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5 -bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt.610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021