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Ordinanza — n. 1228/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to provide specific legal and factual grounds for the critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1228/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defense failed to articulate specific legal and factual grounds for the critique. The appellant merely repeated arguments already evaluated and dismissed by the lower court without pointing to specific violations of law. Consequently, the court ruled that the appeal did not fulfill its required function of providing a reasoned argument against the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; The cassation appeal must contain specific arguments of law and facts; generic repetitions or mere restatements of rejected arguments render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific grounds requirement critique of lower court failure to argue procedural dismissal imputazione per reati di stupefacenti esame di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIAZZO CIRO nato a NAPOLI il 01/10/1990 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui Caiazzo Ciro è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge per non avere la Corte ricondotto i fatti alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.

3. Il ricorso è inammissibile. A fronte di una adeguata motivazione, nulla di specifico è stato dedotto. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche o a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e disattese, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settembre 202t Il Consiglie e estensore Il Prí