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Ordinanza — n. 1226/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1226/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1226/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVE LUIGI nato a NAPOLI il 13/01/1978 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Napoli ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui Bove Luigi è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309 per avere ceduto sostanza stupefacente di tipo nnarjuana.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1226/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309 per avere ceduto sostanza stupefacente di tipo nnarjuana.

Parole chiave

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alibi aiuto all'evasione di detenuti circostanza attenuante evasione all'obbligo di contribuzione esenzione dalla pena delitto di fuga
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVE LUIGI nato a NAPOLI il 13/01/1978 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Napoli ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui Bove Luigi è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309 per avere ceduto sostanza stupefacente di tipo nnarjuana.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, atteso che non vi sarebbe prova della condotta di cessione, non potendo in tal senso essere valorizzata nemmeno la fuga dell'imputato, dovuta, diversamente dagli assunti accusatori, alla circostanza che l'autovettura, all'interno della quale egli si trovava, era priva di copertura assicurativa.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha puntualmente ricostruito i fatti e spiegato in modo logico le ragioni per cui è stata ritenuta raggiunta la prova della condotta contestata. Nulla di specifico è stato rappresentato dall'imputato che si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni portate alla cognizione della Corte di appello e da questa adeguatamente considerate ed a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale, preclusa in questa sede.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in_Roma, il 9 settembre 2024 Il Consi9kpestensor