Ordinanza — n. 975/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAVOIU VALENTIN nato il 19/05/1986 avverso la sentenza del 03/05/2016 del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; A Fatto e diritto 1.Zavoiu Valentin propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe di condanna nei suoi confronti alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt, 482 e 477 c.p.. Deduce l'imputato l'omessa notifica della sentenza impugnata ed il vizio di motivazione della stessa. 2.11 ricorso è inammissibile, siccome tardivo. Ed invero, il ricorrente propone ricorso per cassazione in questa sede avverso una sentenza già divenuta irrevocabile in data 28.9.2016, laddove avrebbe dovuto proporre tempestivamente i rimedi, eventualmente esperibili, nelle sedi competenti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 975/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAVOIU VALENTIN nato il 19/05/1986 avverso la sentenza del 03/05/2016 del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; A Fatto e diritto 1.Zavoiu Valentin propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe di condanna nei suoi confronti alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt, 482 e 477 c.p.. Deduce l'imputato l'omessa notifica della sentenza impugnata ed il vizio di motivazione della stessa. 2.11 ricorso è inammissibile, siccome tardivo. Ed invero, il ricorrente propone ricorso per cassazione in questa sede avverso una sentenza già divenuta irrevocabile in data 28.9.2016, laddove avrebbe dovuto proporre tempestivamente i rimedi, eventualmente esperibili, nelle sedi competenti.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Il P