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Ordinanza — n. 974/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 974/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 974/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA k sul ricorso proposto da: DE SIMONE MORENO nato a BATTIPAGLIA il 04/09/1983 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOéto avviso alle pg-i--U1 udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; E DIRITTO 1. De Simone Moreno ricorre avverso la sctenza t i in epigrafe con la quàle è stata applicata nei suoi confronti ex art. 599 bis c.p.p., a ni sue e mesi sei di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110,582, 585 c.p. Deduce l'imputato la non congruità della pena.

Regesto Legislator

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art. 599 bis c.p, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 974/2022 — snpen · Corte di Cassazione: De Simone Moreno ricorre avverso la sctenza t i in epigrafe con la quàle è stata applicata nei suoi confronti ex art. 599 bis c.p.p., a ni sue e mesi sei di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110,582, 585 c.p. Deduce l'imputato la non congruità della pena.

Parole chiave

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multe disciplinari azione civile sanzioni penali sanzione sostitutiva adeguamento della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis c.p
De Simone Moreno ricorre avverso la sctenza t i in epigrafe con la quàle è stata applicata nei suoi confronti ex art. 599 bis c.p.p., a ni sue e mesi sei di reclusione, per il reato di cui agli artt.
art. 599-bis cod. proc. pen
De Simone Moreno ricorre avverso la sctenza t i in epigrafe con la quàle è stata applicata nei suoi confronti ex art. 599 bis c.p.p., a ni sue e mesi sei di reclusione, per il reato di cui agli artt.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA k sul ricorso proposto da: DE SIMONE MORENO nato a BATTIPAGLIA il 04/09/1983 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOéto avviso alle pg-i--U1 udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO 1. De Simone Moreno ricorre avverso la sctenza t i in epigrafe con la quàle è stata applicata nei suoi confronti ex art. 599 bis c.p.p., a ni sue e mesi sei di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110,582, 585 c.p. Deduce l'imputato la non congruità della pena.

2. Il ricorso è inammissibile, non essendo ricorribile per cassazione la sentenza emessa all'esito di un concordato con rinuncia ai motivi di gravame proposti nei confronti della pronuncia di primo grado, istituto reintrodotto nel sistema processuale all'esito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017). In particolare, non è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., che deduca vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

Alla declaratoria di inammissibilità non può che pervenirsi come imposto dall'art. 610/5 bis c.p.p. senza formalità di procedura ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa • del ricorrente, al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 4000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere e