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Ordinanza — n. 971/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 971/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 971/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUATI TAREK nato il 18/03/1979 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 22.12.2020, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del locale del Tribunale con la quale Louati Tarek era stato condannato alla pena di anni 3 e mesi quattro di reclusione ed €.1.000,00 di multa per il reato di furto con strappo. Deduce l'imputato la ricorrenza dei vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego delle circostanze ex art. 62 bis c.p.

Regesto Legislator

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art. 62 bis c.p, art. 62 bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 971/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 22.12.2020, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del locale del Tribunale con la quale Louati Tarek era stato condannato alla pena di anni 3 e mesi quattro di reclusione ed €.1.000,00 di multa per il reato di furto con strappo. Deduce l'imputato la ricorrenza dei vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego delle circostanze ex art. 62 bis c.p.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti precedenti penali rilevanti confisca dei proventi di reato recidiva nell'infrazione affezioni psichiche

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis c.p
Deduce l'imputato la ricorrenza dei vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego delle circostanze ex art. 62 bis c.p.
art. 62 bis cod. pen
Peraltro, è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUATI TAREK nato il 18/03/1979 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 22.12.2020, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del locale del Tribunale con la quale Louati Tarek era stato condannato alla pena di anni 3 e mesi quattro di reclusione ed €.1.000,00 di multa per il reato di furto con strappo. Deduce l'imputato la ricorrenza dei vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego delle circostanze ex art. 62 bis c.p.

2. Il ricorso è generico e comunque manifestamente infondato. Ed invero, non merita censure la valutazione della Corte territoriale che ha messo in evidenza ai fini del diniego come l'imputato risulti gravato da procedimenti penali, anche sotto vari "alias" in materia di stupefacenti, furto e ricettazione e non essendo emersa la minima prova né della ipotizzata parziale incapacità di intendere e di volere ovvero lo stato di assuntore cronico di sostanza stupefacente. Le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del rato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez.

III, 27/01/2012, n. 19639). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737). Peraltro, è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente M iVessichelli