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Ordinanza — n. 969/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 969/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 969/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SIMONE RAFFAELE nato a BOLOGNA il 17/04/1986 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; Fatto e diritto 1.Di Simone Raffaele propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 17.6.2020 di condanna nei suoi confronti alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa per i reati di cui agli artt. 625 n. 7 e 707 c.p., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 969/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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attenuazione della pena misura sostitutiva della detenzione indennizzo per carcerazione preventiva esecuzione della pena detentiva sostitutiva aggravamento della pena modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SIMONE RAFFAELE nato a BOLOGNA il 17/04/1986 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; Fatto e diritto 1.Di Simone Raffaele propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 17.6.2020 di condanna nei suoi confronti alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa per i reati di cui agli artt. 625 n. 7 e 707 c.p., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva.

Deduce il ricorrente il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e sulla recidiva, non avendo la Corte territoriale considerato le deduzioni sviluppate dalle difesa e facendosi erroneamente riferimento nella motivazione a tal Sartorio, che non compare nel processo. 2.11 ricorso è inammissibile, in quanto generico e comunque manifestamente infondato. Invero non merita censure la valutazione della Corte territoriale che ha evidenziato come, alle già concesse circostante attenuanti generiche, non possa essere attribuito un "peso superiore" rispetto a quello delle aggravanti, in particolare alla recidiva, avuto riguardo ai precedenti penali per reati contro il patrimonio riportati dall'imputato.

Inoltre, la condotta serbata dal Di Simone durante la sottoposizione alla cautela, che ha portato alla sostituzione di una misura non custodiale con la misura custodiale di massimo rigore, è ulteriore elemento che impedisce di considerare portato a termine con esito positivo lo sforzo inizialmente profuso dall'imputato di recuperare una dimensione socialmente accettabile. Tenuto conto di tale valutazione è sufficiente evidenziare come più volte questa Corte abbia evidenziato come le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti siano denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, allorchè il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art.69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009).

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (Sez. 5, n.5579 del 26/09/2013, Rv. 258874). Quanto al riferimento in due punti del corpo della motivazione a tale "Sartorio", esso risulta all'evidenza frutto di un mero errore materiale, essendo indubbio piuttosto il riferimento al Di Simone ed ai fatti contestatigli.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere