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Ordinanza — n. 965/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible due to formal renunciation by both defendants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 965/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Riccio Fabio and Caruso Antonio Giovanni inadmissible. Both defendants had previously submitted formal acts of renunciation to their respective appeals, which the court treated as irrevocable and binding declarations. Consequently, the appeals were rejected without examination of the substantive legal arguments regarding the sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 589 c.p.p.; Art. 114 c.p.: The renunciation of an appeal is an irrevocable formal act that renders the appeal inadmissible, requiring strict adherence to statutory forms and deadlines to ensure proper receipt by competent organs.

Parole chiave

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renunciation of appeal inadmissibility of appeal formal procedural act irrevocable declaration Cassation procedure ritiro della querela penale ricusazione del pubblico ministero recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 589 c.p.p.
È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti Sez.
Art. 114 c.p.
Deducono gli imputati con distinti atti vizi di violazione di legge e di motivazione afferenti la sentenza impugnata in relazione all'art. 114 c.p., 62 bis c.p e 99 c.p.
Art. 62 bis c.p.
Art. 99 c.p.
art. 114 c.p
Deducono gli imputati con distinti atti vizi di violazione di legge e di motivazione afferenti la sentenza impugnata in relazione all'art. 114 c.p., 62 bis c.p e 99 c.p.
art. 589 c.p
È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti Sez.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci
Ed invero, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass.
Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi
1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass.
Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti
18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass.
Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero
14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero; Sez.
Sez. 1 n. 32155 de/ 19/06/2013
2 febbraio 1996, Ruggiero; Sez. 1 n. 32155 de/ 19/06/2013).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RICCIO FABIO nato a CATANIA il 22/07/1976 CARUSO ANTONIO GIOVANNI nato a CATANIA il 08/02/1989 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; Fatto e diritto 1.Riccio Fabio e Caruso Antonio Giovanni propongono ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania è stata rideterminata la pena per ciascuno in anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 266,66 di multa per il reato di cui agli artt.110, 56, 624, 625 nn 2 e 7c.p. Deducono gli imputati con distinti atti vizi di violazione di legge e di motivazione afferenti la sentenza impugnata in relazione all'art. 114 c.p., 62 bis c.p e 99 c.p. 2.In data 23 luglio 2021 Caruso Antonio, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Maria Carmela Pedullà , munito di procura speciale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. 3.1n data 4.6.2021, Riccio Fabio a mezzo del difensore di fiducia avv.to Giovanni Chiara munito di procura speciale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. 4.1 ricorsi sono inammissibili, avendo costituito oggetto di rinunce da parte degli imputati, ritualmente proposte a mezzo dei procuratori speciali.

Ed invero, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero; Sez. 1 n. 32155 de/ 19/06/2013). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti Sez. 1,n. 32155 del 19/06/2013). 5.Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, sicchè i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 500,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.