Cassation court dismisses appeal as generic and reiterative regarding property ownership in theft case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Svetlana Hadzovic's appeal inadmissible for being generic and reiterative of arguments already addressed in the appellate court. The appellant argued that the lower court failed to ascertain the ownership of stolen copper wires, but the appellate court had already ruled these items were not res nullius. The court dismissed the appeal because the new grounds lacked specific correlation with the contested decision and were merely a repetition of previous complaints.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and reiterative of grievances already decided, lacking intrinsic determinacy or necessary correlation with the impugned ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADZOVIC SVETLANA nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 14/03/1991 avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; Fatto e diritto 1. Hadzovic Svetlana propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Torino del 31.5.2013 di condanna nei suoi confronti alla pena di mesi otto di reclusione ed C 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 c.p. 112 n. 4 c.p. 624 e 625 n. 7 c.p.. Deduce l'imputata la carenza e/o manifesta contraddittorietà della sentenza ex art. 606 lett.
e) c.p.p. in ordine all'accertamento della proprietà dei beni sottratti. 2.11 ricorso è inammissibile, in quanto generico e reiterativo di doglianze già proposte in appello, alle quali la Corte territoriale ha fornito risposta logica immune da censure. Ed invero la Corte territoriale ha rilevato come i cavi di rame asportati non possano ritenersi res nullius e con tale motivazione della sentenza impugnata l'imputato non si confronta affatto, incorrendo nel vizio di insuperabile genericità del ricorso che ricorre non solo quando i motivi risultino intrinsecamente indeterminati, anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013). 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consi iere estensore Il Presidente Pezzullo M ssichelli DEC, 4 7T-- elNi (?-(-1/6 (21