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Ordinanza — n. 959/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as defendant waived responsibility claims in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 959/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to challenge the criminal responsibility established in the first instance. Although the appellant argued for a reduced sentence, the court found that raising issues regarding liability in the second instance was procedurally barred. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging only the sentencing while accepting the established criminal responsibility is inadmissible as it constitutes a waiver of the right to contest liability.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility waiver of responsibility second instance procedure precluded censure court costs award motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 c.p.p.
Deduce l'imputato la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. 2.11 ricorso è inammissibile.
Art. 616 c.p.p.
3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
art. 129 c.p
Deduce l'imputato la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIZZON CRISTIAN nato a VERONA il 20/01/1978 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; Fatto e diritto 1. Mizzon Cristian propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Verona del 26.3.2019, è stata ridotta la pena nei suoi confronti ad anni uno e mesi due di reclusione per aver declinato false generalità. Deduce l'imputato la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. 2.11 ricorso è inammissibile.

Ed invero, l'imputato con l'atto di appello ha proposto censure afferenti al trattamento sanzionatorio, ritenendo pacifica la s.ua responsabilità, come si evince dalla premessa incontestata della sentenza di appello, sicchè non può proporre in questa sede censure, ormai precluse, sulla responsabilità. In ogni caso la sentenza impugnata ha richiamato gli elementi di responsabilità a suo carico evidenziati nella sentenza di primo grado che all'evidenza danno conto dell'insussistenza di elementi ex art. 129 c.p.p. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle arrimende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere est