Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 957/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for manifestly unfounded and generic legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 957/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Buca Gentian inadmissible for being manifestly unfounded and generic. The appellant argued for consent-based mitigation and challenged the credibility of the victim's testimony, but the court noted these were factual disputes reserved for the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific grounds linking the alleged errors to the lower court's actual reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in the lower court's reasoning; generic or fact-based challenges regarding evidence evaluation or merit are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic arguments manifestly unfounded factual review credibility assessment consent mitigation general mitigating circumstances furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Deduce l'imputato: con il primo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 606/1 comma lettera b) c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in relazione agli art.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Art. 50 c.p.
La Corte territoriale, poi, con ragionamento logico immune da censure in punto di diritto ha dato ampiamente conto delle ragioni per le quali non è ravvisabile nella fattispecie la scriminante del consenso dell'avente diritto ex art. 50 c.p.
Art. 59 c.p.
Art. 61 n. 7 c.p.
costituita parte civile Giuseppe Odoguardi è stata valutata come persona attendibile, pur essendo affetta la sua deposizione da incongruenze molteplici ; con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 61 n.
Art. 624 bis c.p.
Art. 625 c.p.
Art. 625 n. 2 e 5 c.p.
Art. 62 bis cod. pen.
Peraltro, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez.
art. 50 c.p
La Corte territoriale, poi, con ragionamento logico immune da censure in punto di diritto ha dato ampiamente conto delle ragioni per le quali non è ravvisabile nella fattispecie la scriminante del consenso dell'avente diritto ex art. 50 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
rv 203767
sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794).
207944
sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794).
214744
Sez. III, 27/01/2012, n. 19639
Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826
non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCA GENTIAN nato il 02/06/1976 avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; Fatto e diritto 1. Buca Gentian propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Verbania del 14.11.2019 di condanna nei suoi confronti alla pena di anni quattro di reclusione ed € 1000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 61 n. 5 e 7, 110, 624 bis e 625 e 625 n. 2 e 5 c.p. Deduce l'imputato: con il primo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 606/1 comma lettera b) c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in relazione agli art. 624 bis, 50 e 59 c.p., per essere stato il fatto oggetto d'imputazione, realizzato dietro il consenso e con l'accordo di Antonio Odoguardi, figlio della costituita parte civile Giuseppe Odoguardi, ovvero in presenza della cd. scriminante putativa ex artt. 50 e 59 c.p.; inoltre la p.o. costituita parte civile Giuseppe Odoguardi è stata valutata come persona attendibile, pur essendo affetta la sua deposizione da incongruenze molteplici ; con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., non configurabile nella fattispecie; con il terzo motivo, il vizio di motivazione in relazione al diniego del riconoscimento della circostanze attenuanti generiche. 2.11 ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato ed in più punti generico essendo riproduttivo di analoghe censure sviluppate in appello, alle quali la Corte territoriale ha fornito motivazione congrua, immune da censure. 2.1.

Invero, con riguardo al primo motivo di ricorso, il ricorrente sviluppa censure in fatto tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Le censure svolte pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606 primo comma lett.

e) c.p.p. sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794). Orbene le deduzioni relative all'inattendibilità della p.o. si traducono appunto in censure in fatto, inammissibili in sede di legittimità, laddove l'affermazione della valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.;

Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). 2.1.1. La Corte territoriale, poi, con ragionamento logico immune da censure in punto di diritto ha dato ampiamente conto delle ragioni per le quali non è ravvisabile nella fattispecie la scriminante del consenso dell'avente diritto ex art. 50 c.p. ragioni con le quali l'imputato non si confronta affatto sviluppando in proposito censure del tutto generiche prive di aggancio alla motivazione della sentenza impugnata.

Analogamente deve rilevarsi per l'invocata scriminante putativa, non confrontandosi l'imputato con le ragioni espresse dalla Corte territoriale ostative alla sua ravvisabilità. 2.2.Generico si presenta il secondo motivo di ricorso, non confrontandosi l'imputato con la motivazione della Corte territoriale, che, pur dando atto della non univocità degli elementi relativi alla somma di denaro custodita in cassaforte, ha messo in evidenza come accanto a tale somma vi fosse da considerare il valore dei gioielli asportati,valore senz'altro significativo sulla base delle stesse dichiarazioni rese dall'imputato circa l'importo ricavato dalla vendita degli stessi. 2.3.

Manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In proposito, non merita alcuna censura la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di non concederle in considerazione dell'insussistenza di elementi positivi di valutazione in suo favore, a fronte del suo ruolo non secondario nella vicenda, perché con l'auto di cui aveva la disponibilità ha trasportato la cassaforte e procurato anche il luogo in cui aprirla; inoltre a distanza di pochi giorni Buca è stato coinvolto in altro reato contro il patrimonio per cui è intervenuta sentenza di condanna irrevocabile.

Sul punto è sufficiente evidenziare come le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737).

Peraltro, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Il Pr