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Ordinanza — n. 955/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible for challenging factual findings and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 955/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Nasso Domenico and Calabrese Antonella inadmissible, ruling they were generic and unfounded. The appellants argued violations of procedural articles regarding evidence evaluation and sentencing discretion, but the court held these issues fall within the exclusive competence of the trial judge. Consequently, the court affirmed that the lower court's factual reconstruction and penalty assessment were immune from cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the factual reconstruction of events or the exercise of sentencing discretion by the court of first instance are inadmissible as they constitute an impermissible review of the merits reserved to the judge of the case.

Parole chiave

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inadmissible appeals factual reconstruction sentencing discretion judicial review limits procedural violations falsa dichiarazione della parte false indicazioni su attività commerciali nuove allegazioni di fatto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
76/16; la violazione dell'art. 606 c.p.p. lett.
Art. 616 c.p.p.
3.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dì una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.300,00.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 483 c.p.
445 e art. 483 c.p. Deduce Nasso Domenico la violazione dell'art.
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e art.
art. 483 c.p
in relazione all'art. 483 c.p., 76 dpr n.
art. 606 c.p
76/16; la violazione dell'art. 606 c.p.p.
art. 62 bis c.p
b) ed e) in relazione all'art. 62 bis c.p.
art. 5 legge n. 35/12
76/16, art. 5 legge n. 35/12.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
rv 203767
sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794).
rv 207944
rv 214794
Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NASSO DOMENICO nato a TAURIANOVA il 17/07/1983 CALABRESE ANTONELLA nato a PALMI il 09/10/1980 avverso la sentenza del 11/07/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; Fatto e diritto 1. Nasso Domenico e Calabrese Antonella propongono ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Palmi in data 5.5.2015 di condanna nei confronti di Nasso Domenico alla pena di anni uno di reclusione e Calabrese Antonella alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e art. 483 c.p. Deduce Nasso Domenico la violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 483 c.p., 76 dpr n. 445/2000, art. 125, 530 e 92 c.p.p., art. 36 e segg. Legge n. 76/16; la violazione dell'art. 606 c.p.p. lett.

b) ed e) in relazione all'art. 62 bis c.p. e 125 c.p.p., Deduce Calabrese Antonella la violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 483 c.p., 76 DPR n. 445/2000, art. 125, 530 e 192 c.p.p., art. 36 e segg. Legge n. 76/16, art. 5 legge n. 35/12. 2.1 ricorsi sono inammissibili, in quanto generici e comunque manifestamente infondati. 2.1. Ed invero il primo motivo di ricorso del Nasso ed il motivo di ricorso della Calabrese tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha esaminato ogni elemento pervenendo alla conclusione della responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti con motivazione logica immune da censure.

Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Le censure svolte pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606 primo comma lett.

e) c.p.p. sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794). 2.2. Manifestamente infondato sì presenta altresì il secondo motivo di ricorso del / Nasso in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero non merita censure la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto di non concederle sulla base della negativa personalità dell'imputato gravata da precedenti penali sintomatici di personalità incline alla commissione di delitti, nonché espressione dell'inserimento in contesti delinquenziali altamente pericolosi.

Sul punto è sufficiente evidenziare come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142 - 01). 3.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dì una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.300,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di4dernila euro alla cassa delle ammende. I V Così deciso il 20.10.2021