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Ordinanza — n. 953/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 953/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 953/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: RINALDI PIETRO nato a PRIVERNO il 27/09/1968 PANELLA MONIA nato a SEZZE il 27/06/1973 avverso la sentenza del 18/12/2012 del GIUDICE DI PACE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; Fatto e diritto 1.11 P.G. della Corte d'Appello di Roma propone ricorso avverso la sentenza del Giudice Lcs di Pace di fern_g del 18.12.2012, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di Rinaldi Pietro e Panella Monia perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 953/2022 — snpen · Corte di Cassazione: della Corte d'Appello di Roma propone ricorso avverso la sentenza del Giudice Lcs di Pace di fern_g del 18.12.2012, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di Rinaldi Pietro e Panella Monia perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

Parole chiave

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restituzione in pristino assenza ingiustificata disdetta in periodo di prova ricusazione del pubblico ministero ritiro dell'atto procedurale rinuncia al dibattimento orale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: RINALDI PIETRO nato a PRIVERNO il 27/09/1968 PANELLA MONIA nato a SEZZE il 27/06/1973 avverso la sentenza del 18/12/2012 del GIUDICE DI PACE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; Fatto e diritto 1.11 P.G. della Corte d'Appello di Roma propone ricorso avverso la sentenza del Giudice Lcs di Pace di fern_g del 18.12.2012, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di Rinaldi Pietro e Panella Monia perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

Deduce il P.G. ricorrente che non può essere attribuita valenza di remissione tacita della querela la mancata presentazione del qu.erelante.in udienza cui non è attribuibile valenza extraprocessuale 2. Il ricorso è inammissibile , siccome manifestamente infondato. Invero,, la sentenza impugnata ha dato atto che all'udienza del 21/02/2012, stante l'assenza delle parti senza giustificazione, il giudice disponeva la notifica del verbale di causa alle stesse, con l'avvertimento che se non fossero comparse all'udienza di rinvio senza giustificato motivo, la loro assenza sarebbe stata considerata remissione tacita di querela e contestuale tacita accettazione della emissione accettazione della emissione; all'udienza del 18/12/2012 il Giudice rilevava la regolarità della notifica del verbale alle parti, che non comparivano ed invitava pertanto a precisare le conclusioni.

Alla stregua di tali risultanze deve rilevarsi che nessun vizio è dato ravvisare nella sentenza impugnata, avendo fatto essa corretta applicazione dei principi affermati dalle S.U. di questa Corte secondo cui integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di Pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (Sez. U. n. 31668 del 23/06/2016, Rv. 267239).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore