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Ordinanza — n. 950/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 950/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 950/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFISI RENATA MARUTA nato il 22/06/1989 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; Fatto e diritto 1.Tubtsli Renata Maruta propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Firenze del 4.11.2019 di condanna nei suoi confronti alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di furto aggravato di capi di abbigliamento. Deduce la ricorrente il vizio di motivazione essendo l'impianto argomentativo della sentenza impugnata carente sotto plurimi punti di vista anche con riferimento alla quantificazione della pena.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 950/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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adeguamento della pena adeguamento dell'importo di base alleggerimento della pena modalità di calcolo dell'ammenda altri capi d'accusa peggioramento di uno stato anteriore

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFISI RENATA MARUTA nato il 22/06/1989 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; Fatto e diritto 1.Tubtsli Renata Maruta propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Firenze del 4.11.2019 di condanna nei suoi confronti alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di furto aggravato di capi di abbigliamento. Deduce la ricorrente il vizio di motivazione essendo l'impianto argomentativo della sentenza impugnata carente sotto plurimi punti di vista anche con riferimento alla quantificazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto generico, non confrontandosi in alcun modo l'imputata con l'iter argomentativo della sentenza impugnata che ha dato esaurientemente conto degli elementi di responsabilità nei suoi confronti per il reato di furto aggravato ascrittole. Sul punto, è sufficiente richiamare i principi già affermati da questa Corte, secondo cui in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici, non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013).

In merito al trattamento sanzionatorio, poi, la Corte territoriale ha messo in risalto, senza illogicità come esso sia ampiamente favorevole all'imputata, la quale, nonostante una precedente condanna a suo carico, ha ottenuto dal primo giudice la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, dosi come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosa Pezzullo Ma Vessichelli