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Ordinanza — n. 947/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and unfounded regarding sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 947/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals by three defendants inadmissible, ruling them generic and manifestly unfounded. The defendants challenged the sentencing and the denial of a specific mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code. The court rejected these arguments because they failed to provide specific censure against the lower courts' reasoning regarding the severity of the damage caused.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals lacking specific censure against the reasoning of the lower court are inadmissible for being generic and manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal manifestly unfounded mitigating circumstances sentencing review inadmissible appeal penal code procedural vices circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. e) c.p.p.
Deduce Esposito Pasquale la violazione dell'art. 606 lett.
Art. 62 n. 4 c.p.
in ordine alla dosimetria della pena; deducono Monaco Giovanni e Monaco Fortunato la violazione di legge per inosservanza della legge penale e per illogicità della motivazione in relazione alla mancata circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
art. 699 c.p
2 3,5 e 6 e per reato di cui all'art. 699 c.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO PASQUALE nato a NAPOLI il 30/11/1968 MONACO GIOVANNI nato a NAPOLI il 18/07/1965 MONACO FORTUNATO nato a NAPOLI il 07/08/1995 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; Fatto e diritto 1. Esposito Pasquale, Monaco Giovanni e Monaco Fortunato propongono ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Salerno del 17.7.2018 di condanna nei confronti di Esposito Pasquale e Monaco Giovanni alla pena di mesi otto di reclusione ed C 200,00 di multa e nei confronti di Monaco Fortunato alla pena di mesi cinque di reclusione ed C 180,00 di multa, per il reato di cui agli artt.110 c.p. 624 - 625 n. 2 3,5 e 6 e per reato di cui all'art. 699 c.p. - 61 n. 2 c.p. Deduce Esposito Pasquale la violazione dell'art. 606 lett.

e) c.p.p. in ordine alla dosimetria della pena; deducono Monaco Giovanni e Monaco Fortunato la violazione di legge per inosservanza della legge penale e per illogicità della motivazione in relazione alla mancata circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. 2.1 ricorsi sono inammissibili, in quanto generici e comunque manifeStamente infondati 21. Il ricorso di Esposito Pasquale in merito al trattamento sanzionatorio non sviluppa censure specifiche in ordine alla pena ritenuta già benevole per la concessione delle circostanze attenuanti generiche pur essendo gravato da precedenti condanne per associazione per delinquere, ricettazione, porto d'armi.

Con tale valutazione il ricorrente non si confronta affatto, incorrendo il ricorso da lui proposto nel vizio di insuperabile genericità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013). 2.2. Inammissibili si presentano i ricorsi di Monaco Giovanni e Monaco Fortunato che reiterano analoga censura sviluppata in appello, in merito alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. Sul punto non merita alcuna censura la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di confermare il diniego del primo giudice per la non tenuità del danno, alla luce dell'ammontare della somma sottratta pari a cento euro e del danno causato dal danneggiamento dell'auto, che appunto non rendono lieve il danno complessivamente cagionato alla p.o.

Con tale valutazione i ricorrenti non si confrontano affatto rendendo i ricorsi assolutamente generici.

3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso i