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Ordinanza — n. 946/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for lack of merit regarding discretionary sentencing benefits under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 946/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible as generic and unfounded, upholding the lower court's refusal of sentencing benefits. The appellant argued for leniency based on youth and lack of prior record, but the court found no positive elements to support a favorable prognosis. The decision rests on the principle that granting such benefits is a discretionary factual judgment requiring specific positive evidence rather than mere absence of negative history.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.; Art. 62 bis c.p.; Art. 133 c.p.: The recognition of general mitigating circumstances and conditional sentence suspension is a discretionary factual judgment by the trial judge, requiring the demonstration of positive elements rather than relying solely on the absence of prior convictions.

Parole chiave

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general mitigating circumstances conditional sentence suspension discretionary factual judgment positive elements requirement inadmissible appeal penal code provisions sentencing prognosis pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.
Deduce l'imputato la manifesta illogicità della motivazione, quale emerge dal testo della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 606 comma 1 lett.
Art. 62 bis c.p.
Peraltro, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 133 c.p.
Quanto al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena deve rilevarsi come tale beneficio sia rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale l'accorda solo se, avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133 cod.
Art. 616 c.p.p.
Tale presunzione non deriva, come effetto automatico, dall'assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un convincimento contrario la modalità del fatto 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
art. 62 bis cod. pen
Peraltro, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Quanto al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena deve rilevarsi come tale beneficio sia rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale l'accorda solo se, avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133 cod.
art. 616 c.p
Tale presunzione non deriva, come effetto automatico, dall'assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un convincimento contrario la modalità del fatto 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. III, 27/01/2012, n. 19639
Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826
non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NELA ARMAND nato il 23/05/1991 avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; Fatto e diritto 1. Nela Armand propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Firenze di condanna nei suoi confronti alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 61 nnl e 5, 110, 577 n. 4, 582, 585 c.p. Deduce l'imputato la manifesta illogicità della motivazione, quale emerge dal testo della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 606 comma 1 lett.

e) c.p., con riferimento alla mancata concessione dei benefici di cui al comma 62 bis e 163 c.p. 2.11 ricorso è inammissibile, siccome generico e comunque manifestamente infondato. Ed invero, non merita censure le valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche all'imputato in considerazione dell'assenza di elementi positivi di valutazione, pur considerando l'incensuratezza e la giovane età dell'imputato; inoltre neppure merita censure la valutazione secondo cui ostano al giudizio prognostico favorevole per la concessione della sospensione condizionale della pena le circostanze del fatto. 2.1.

In proposito la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa. Corte secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639).

La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737). Peraltro, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826). 2.2.

Quanto al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena deve rilevarsi come tale beneficio sia rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale l'accorda solo se, avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., "presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati". Tale presunzione non deriva, come effetto automatico, dall'assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un convincimento contrario la modalità del fatto 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. if

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Con