Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 943/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacking specific argumentation regarding sentencing and evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 943/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals by the two defendants inadmissible. The defendants argued that the appellate court violated procedural rules and failed to specifically address their grounds for appeal regarding sentencing and evidence. The court rejected these claims because the arguments were deemed generic, lacking necessary logical development, and insufficiently correlated with the specific reasons for the contested judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they are generic, intrinsically indeterminate, or fail to establish a necessary correlation with the reasons underlying the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of specificity correlation with decision procedural nullity asilo di cittadino eritreo esame di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.
e per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenutaeepecificità dei motivi di appello art. 606 comma 1 lett.
Art. 616 c.p.p.
3.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della casa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
artt 110 c.p
art. 339 c.p
in relazione all'art. 339 c.p.
art. 612 c.p
e per Idrizi Eridion, anche di cui all'art. 612 c.p.
art. 616 c.p
3.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IDRIZI ERIDION nato il 05/06/1989 IDRIZI ARIAN nato il 23/01/1992 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; Fatto e diritto 1. Idrizi Eridion e Idrizi Arian propongono ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Trieste, relativamente al reato di minaccia di cui al capo 3 della rubrica ha rideterminato la pena inflitta a Idrizi Eridion in quella di anni uno, mesi uno di reclusione ed C 50,00 di multa e la pena inflitta a Idrizi Arian in anni uno, giorni quindici di reclusione ed C 50,00 di multa per i reati di cui agli artt 110 c.p.; 614/1 e 4 c.p.; 61 n.

2) c.p., 110 c.p. 81 cpv e 582 c.p. 110 c.p. e 612/2 c.p. in relazione all'art. 339 c.p. e per Idrizi Eridion, anche di cui all'art. 612 c.p. Deducono gli imputati la nullità della sentenza di appello per violazione e/o erronea applicazione degli artt. 581 e 597 c.p.p. e per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenutaeepecificità dei motivi di appello art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) c.p.p. 2.1 ricorsi sono inammissibili, in quanto generici, non meritando censure la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto già buona parte degli atti di appello privi di specificità, non risultando sufficiente, ai fini della specificità dell'impugnazione, una mera richiesta di verifica dibattimentale del materiale probatorio posto a fondamento alla sentenza di condanna di primo grado, come in buona sostanza richiesto dagli imputati i ricorrenti. D'altra parte, anche in questa sede, le censure sviluppate in merito al reato di violazione di domicilio e al dubbio sull'attendibilità dei testimoni si traducono in mere asserzioni prive di uno sviluppo argomentativo e disancorate dall'iter logico della sentenza impugnata.

Sul punto è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013). 3.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della casa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Presidente Mari V sichelli D