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Ordinanza — n. 942/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific argumentation regarding mitigating circumstances versus aggravating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 942/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and confirmed the first-instance conviction for theft and fraud. The appellant argued that generic mitigating circumstances should prevail over contested aggravating factors, but the appellate court found the appeal lacked specific argumentation beyond mere factual references. Consequently, the court ruled the appeal manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) e e) c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific argumentation, consisting merely of a reference to factual or procedural data without further dialectical reasoning.

Parole chiave

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lack of specific argumentation inadmissible appeal generic mitigating circumstances contested aggravating factors procedural costs order sanzioni penali aggravamento della pena reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Deduce l'imputata la violazione dell'art. 606 lett.
Art. 581 c.p.p.
Ed invero, non merita censure la valutazione della Corte territoriale, che ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali l'appello proposto dall'imputata fosse da ritenersi privo di specificità ex art. 581 c.p.p., ma con tali valutazioni la predetta in questa sede non si confronta compiutamente.
Art. 616 c.p.p.
3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
art. 581 c.p
Ed invero, non merita censure la valutazione della Corte territoriale, che ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali l'appello proposto dall'imputata fosse da ritenersi privo di specificità ex art. 581 c.p.p., ma con tali valutazioni la predetta in questa sede non si confronta compiutamente.
art. 616 c.p
3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARAMITARO GIOVANNA nato a PALERMO il 28/12/1960 avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; Fatto e diritto 1. Ciaramitaro Giovanna propone ricorso avverso la sentenza di cui ,in epigrafe, con la quale, è stato dichiarato inammissibile l'appello e confermata la sentenza del Tribunale di Palermo del 6.2.2019 di condanna nei suoi confronti alla pena di mesi sei di reclusione ed C 160,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p. Deduce l'imputata la violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt.62 bis, 133 c.p. e 546 co I lett.

e) e 581 c.p.p., quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. 2.11 ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. Ed invero, non merita censure la valutazione della Corte territoriale, che ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali l'appello proposto dall'imputata fosse da ritenersi privo di specificità ex art. 581 c.p.p., ma con tali valutazioni la predetta in questa sede non si confronta compiutamente. La sentenza impugnata, in particolare, ha evidenziato che, quanto al trattamento sanzionatorio, improntato a criteri di assoluta mitezza, l'atto di appello nella sostanza risulta privo di argomentazione, che non sia il mero richiamo a dati fattuali o processuali, senza ulteriore dialettica argomentazione.

Tale valutazione trova effettivo conforto nell'analisi dell'appello proposto dall'imputata, affetto palesemente dai vizi denunciati nella sentenza impugnata. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere esten