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Ordinanza — n. 941/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for attempted theft due to lack of equivocal conduct and logical inconsistencies in defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 941/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeals by Vernino Giovanna and Neves Delgado Guiomar inadmissible as generic and repetitive grievances already addressed in the second instance. The appellate court found the defendants' actions at the supermarket unequivocally constituted an attempt to steal, rejecting their claim that hiding items in purses was merely for gifts. Consequently, the court upheld the conviction for attempted theft and ordered the defendants to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 56 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals lacking specific grounds regarding the lack of equivocality of conduct or logical flaws in the lower court's reasoning are inadmissible as generic and repetitive.

Parole chiave

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attempted theft equivocal conduct inadmissible appeal repetitive grievances procedural costs criminal appeal logical inconsistency tentata truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 56 c.p.
Deducono le imputate l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione, in relazione all'art. 56 c.p., stante l'assenza della non equivocità della condotta riferibile alle deducenti.
Art. 616 c.p.p.
3.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
art. 56 c.p
Deducono le imputate l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione, in relazione all'art. 56 c.p., stante l'assenza della non equivocità della condotta riferibile alle deducenti.
art. 616 c.p
3.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VERNINO GIOVANNA nato a SEEHE IM JUGZNHEIM( GERMANIA) il 19/02/1978 NEVES DELGADO GUIOMAR nato a SAO TOME' E PRINCIPE( CAPO VERDE) il 07/04/1963 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; Fatto e diritto 1. Vernino Giovanna e Neves Delgado Guiomar propongono ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Pesaro dell'8.5.2021 di condanna nei loro confronti alla pena di mesi tre di reclusione ed € 100,00 di multa ciascuna per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 comma 1 n. 2 c.p. Deducono le imputate l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione, in relazione all'art. 56 c.p., stante l'assenza della non equivocità della condotta riferibile alle deducenti. 2.1 ricorsi sono inammissibili, in quanto generici e reiterativi di doglianze già sviluppate in appello, alle quali è stata fornita risposta logica immune da censure.

Invero, la Corte territoriale ha evidenziato come non sussista in sé equivocità sulla condotta delle imputate / volta alla sottrazione dei beni in contestazione e quindi al tentativo di furto, in considerazione del fatto che le due imputate sono state viste aggirarsi per il supermercato ed occultare nelle loro borsette merce di diversa tipologie, mentre riponevano altra merce nel carrello. A fronte di tale inequivoca condotta/ senza illogicità/ la Corte territoriale ha ritenuto inverosimile la versione dei fatti resa dalle imputate, secondo cui sarebbe stata intenzione delle stesse pagare tutta la merce iovvero quella secondo cui avrebbero nascosto parte della merce all' interno delle loro borsette, perché destinata a regalo per i loro mariti. 3.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigl