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Ordinanza — n. 939/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against settlement sentences for procedural violations not raised in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 939/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals by five defendants inadmissible, ruling that the second-instance judgment regarding the settlement procedure was not subject to cassation review. The appellants argued for legal violations and omitted translations, but the court found no grounds for review as the specific complaints did not align with permissible cassation objections for settlement cases. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against judgments rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible to the Supreme Court unless they concern specific defects regarding the party's will to settle, public prosecutor's consent, or the judge's pronouncement content.

Parole chiave

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settlement procedure appeals cassation inadmissibility second instance review procedural defects criminal settlement censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
I ricorsi di Bergantino Gerardo, Buontempo Giuseppe, Iacobazzi Francesco e Barbu Razvan sono inammissibili, non essendo ricorribile per cassazione la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
4.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende indicata come in dispositivo
art. 599 bis c.p
I ricorsi di Bergantino Gerardo, Buontempo Giuseppe, Iacobazzi Francesco e Barbu Razvan sono inammissibili, non essendo ricorribile per cassazione la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
I ricorsi di Bergantino Gerardo, Buontempo Giuseppe, Iacobazzi Francesco e Barbu Razvan sono inammissibili, non essendo ricorribile per cassazione la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
art. 616 c.p
4.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FUDULU FLORIN nato il 29/07/1988 BARBU RAZVAN nato il 20/06/1985 BERGANTINO GERARDO nato a SAN SEVERO il 16/11/1950 BUONTEMPO GIUSEPPE nato a TORREMAGGIORE il 29/01/1978 IACOBAZZI FRANCESCO nato a SAN SEVERO il 01/07/1961 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; Fatto e diritto 1. Bergantino Gerardo, Buontempo Giuseppe, Iacobazzi Francesco, Barbu Razvan e Fudulu Florin propongono ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza emessa dal GUP di Foggia in data W#4 18.6.2014, i primi quattro venivano condannati alla pena rispettivamente concordata ex art. 599 bis c.p., mentre per il Fudulu veniva confermata la condanna del primo giudice.

Deducono gli imputati Bergantino Gerardo, Buontempo Giuseppe, Iacobazzi Francesco, il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti e in merito al rigetto delle circostanze attenuanti generiche. Deducono gli imputati Fudulu e Barbu la nullità della sentenza per violazione dell'art.143 c.p.p., per omessa traduzione dell'ordinanza custodiale.

2. I ricorsi di Bergantino Gerardo, Buontempo Giuseppe, Iacobazzi Francesco e Barbu Razvan sono inammissibili, non essendo ricorribile per cassazione la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., poiché le uniche doglianze proponibili sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice e all'applicazione di una pena illegale. Nella fattispecie nessuna di tali ipotesi è stata addotta, o è comunque ravvisabile. 3.Inammissibile si presenta altresì il ricorso di Fudulu Florin, introducendo in questa sede un tema di censura -ossia quello relativo all'omessa traduzione dell'ordinanza custodiale-che alla luce di quanto riportato nella premessa della sentenza impugnata non ha costituito oggetto di motivo di appello e si traduce tema nuovo e dunque inammissibile. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende indicata come in dispositivo

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna Fudulu al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; condanna gli altri ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente 7-)Rosa Pezzullo Maria essiche