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Ordinanza — n. 937/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming violation of law due to insufficient description of criminal facts in indictment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 937/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Michela Tedeschi's appeal against her reduced sentence inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the indictment failed to fully describe the main criminal conduct, citing a specific violation of Article 521 of the same code. The appellate court rejected this claim, ruling that the facts were sufficiently described when read in conjunction with the absorbed offenses, thereby upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. c) c.p.p.; Art. 521 c.p.p.: An appeal alleging violation of law due to insufficient description of facts is inadmissible if the essential elements of the crime are clearly established by reading the charges together, particularly when offenses are absorbed.

Parole chiave

Generato dall'IA
violation of law appeal insufficient description of facts absorption of offenses indicting charges sufficiency Article 521 criminal procedure abuso di un impianto per l'elaborazione di dati abuso di carte-chèques spese bancarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. c) c.p.p.
Deduce l'imputata il vizio di violazione di legge ex art. 606 lett.
Art. 521 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
art. 521 c.p
art. 493 ter c.p
Ed invero, la Corte territoriale ha evidenziato come i capi di imputazione sub 2,3 e 4 debbano essere letti congiuntamente, in dipendenza dell'intervenuto assorbimento, sicchè la fattispecie tipica del reato di cui all'art. 493 ter c.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDESCHI MICHELA nato a CHIAVARI il 08/08/1972 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; Fatto e diritto 1.Tedeschi Michela propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della sentenza del GIP Tribunale di Genova del 21.6.2018 è stata ridotta la pena nei suoi confronti a mesi undici di reclusione ed e 440,00 di multa per il reato al capo 3 di cui agli artt. 61 n. 2 , 81 cpv c.p. e 493 ter c.p.in esso assorbito i reati di cui ai capi 2 e 4 (di cui agli artt. 61 n. 2 e 615 quater c.p.; 56 e 81 cpv, 640 ter co.1 e 3 c.p.). Deduce l'imputata il vizio di violazione di legge ex art. 606 lett.

c) c.p.p. per inosservanza dell'art. 521 c.p.p., atteso che la condotta principale descritta al capo 3) dell'imputazione, l'unico per il quale è intervenuta la condanna, consiste nell'essersi l'imputata introdotta in sistema informatico protetto di gestione delle operazioni finanziarie dell'istituto bancario, condotta diversa da quella di utilizzo abusivo di carta di credito indicata in imputazione solo mediante il riferimento numerico dell'articolo di legge violato.

2. Il ricorso è inammissibile, reiterando l'imputata analoga censura sviluppata in appello alla quale la Corte territoriale ha fornito risposta immune da censure. Ed invero, la Corte territoriale ha evidenziato come i capi di imputazione sub 2,3 e 4 debbano essere letti congiuntamente, in dipendenza dell'intervenuto assorbimento, sicchè la fattispecie tipica del reato di cui all'art. 493 ter c.p. risulta, all'esito di tale lettura congiunta, compiutamente descritta nelle contestazioni complessivamente mosse. Non rileva, infatti, ai fini della compiuta contestazione degli elementi integranti il reato e dell'assenza della violazione dell'art. 521 c.p.p.il'avvenuta indicazione di elementi ulteriori che potrebbero integrare in sé anche una fattispecie diversa, rilevando in questa sede, invece, la descrizione del fatto in concreto attribuito all'imputata.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Conigliere estensore Il Presidente iRsa II