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Ordinanza — n. 932/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence and denial of probation for recidivist theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 932/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's sentencing discretion regarding generic mitigating circumstances and probation denial was lawful. The appellant argued for leniency based on his youth and lack of prior record, but the court noted his recent similar offenses demonstrated high social danger. Consequently, the court affirmed the lower court's decision, emphasizing that sentencing falls within judicial discretion and cannot be re-evaluated on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis c.p.; Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 163 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The court's assessment of social danger and denial of probation are within judicial discretion; appeals challenging the congruity of the sentence or refusal of probation are inadmissible if the decision is logically motivated.

Parole chiave

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recidivist theft generic mitigating circumstances conditional sentence denial judicial discretion inadmissible appeal social danger assessment sentencing proportionality sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis c.p.
Con sentenza del 17 febbraio 2020, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo del 20.6.2017 - con la quale Vintila Costache Catalin responsabile dei reati a lui ascritti (due episodi di tentato furto, l'uno aggravato ex art. 625, n.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 163 c.p.
In ogni caso -e tale rilievo appare dirimente- all'imputato è stata già applicata la pena mesi dieci di reclusione, che, cumulata a quella irrogata con la presente condanna ad anni due e mesi uno di reclusione supera ampiamente il limite edittale di due anni ex art. 163 c.p.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
art. 62 bis c.p
Con sentenza del 17 febbraio 2020, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo del 20.6.2017 - con la quale Vintila Costache Catalin responsabile dei reati a lui ascritti (due episodi di tentato furto, l'uno aggravato ex art. 625, n.
art. 163 c.p
In ogni caso -e tale rilievo appare dirimente- all'imputato è stata già applicata la pena mesi dieci di reclusione, che, cumulata a quella irrogata con la presente condanna ad anni due e mesi uno di reclusione supera ampiamente il limite edittale di due anni ex art. 163 c.p.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione nem sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINTILA COSTACHE CATALIN nato il 21/03/1992 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 17 febbraio 2020, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo del 20.6.2017 - con la quale Vintila Costache Catalin responsabile dei reati a lui ascritti (due episodi di tentato furto, l'uno aggravato ex art. 625, n. 5 e un furto pluriaggravato ex artt. 61, n. 5 e 625, n. 2 e 5) e, ritenuto il vincolo della continuazione, nonché computata la diminuente per il rito, condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione e alla multa di euro 400,00-, assolveva l'imputato dal reato di cui al capo C (artt. 110, 56, 624 c.p.) per non aver commesso il fatto e conseguentemente rideterminava la pena per i restanti reati in anni due e mesi uno di reclusione ed euro 300 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Vintila, deducendo il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio eccessivamente aspro e non adeguato alle circostanze concrete del caso, anche in virtù della mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena.

3. La prima doglianza del Vintila è inammissibile in quanto afferente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Invero, la Corte di appello ha specificamente motivato il diniego delle circostanze ex art. 62 bis c.p., sulla base della considerazione che per il ricorrente non si trattava di attività delinquenziale occasionale, nonostante la sua giovane età, come dimostrato anche dall'ulteriore condanna per simile episodio in tempi molto ravvicinati ai reati per cui è processo, così denotando un'elevata pericolosità sociale.

Sul punto, inoltre, giova ribadire che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione nem sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142 - 01).

Per quanto concerne, poi, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la negativa personalità dell'imputato, tale da non rendere concreta una prognosi favorevole in merito all'astensione dal compimento di reati, risulta ampiamente argomentata nella sentenza impugnata. In ogni caso -e tale rilievo appare dirimente- all'imputato è stata già applicata la pena mesi dieci di reclusione, che, cumulata a quella irrogata con la presente condanna ad anni due e mesi uno di reclusione supera ampiamente il limite edittale di due anni ex art. 163 c.p.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosa Pezzullo M 'a essichelli 7/2-91k 7Pey 2-‹/JD D C::113 O S I TA