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Ordinanza — n. 931/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals by defendants claiming excessive sentencing due to lack of specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 931/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Sebastiano Tinè and Valentina Casto inadmissible. Both defendants challenged the appellate court's sentence, arguing it was excessively harsh without providing specific arguments against the court's detailed reasoning. The court ruled that such complaints regarding sentencing severity are inadmissible in cassation proceedings because the determination of punishment falls within the discretion of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: Complaints regarding the severity of the sentence are inadmissible in cassation if they do not contain specific arguments or criticism of the court's articulated reasoning, as sentencing discretion is not subject to re-evaluation for mere arbitrariness.

Parole chiave

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inadmissible appeals excessive sentencing sentencing discretion cassation procedure lack of specific arguments recidiva nell'infrazione reati penali gravi revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.ciascuno.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 616 c.p
All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TINE' SEBASTIANO nato a SIRACUSA il 15/10/1983 CASTO VALENTINA nato a SIRACUSA il 01/01/1981 avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 4 marzo 2020, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa del 6.12.2017 - con la quale Tinè Sebastiano e Casto Valentina erano stati dichiarati responsabili dei plurimi reati ascrittigli ( numerosi episodi di furto aggravato, talvolta solo allo stadio del tentativo e danneggiamento) ed, esclusa la contestata recidiva nonché riconosciuta la continuazione e la riduzione per il rito, condannati ciascuno alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa- ha assolto la Casto dalle imputazione di cui ai capi A, B, C, D, E, F, G, H, I della rubrica per non aver commesso i fatti e ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni tre e giorni venti di reclusione ed euro 300,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado .

2. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati, denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio inflitto 3. I ricorsi sono entrambi inammissibili,in quanto la censura svolta circa la gravosità del trattamento sanzionatorio inflitto, non si accompagna ad alcuna argomentazione o critica specifica alla articolata motivazione a sostegno del trattamento sanzionatorio comminato. Invero, come più volte chiarito da Codesta Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142 - 01).

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente