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Ordinanza — n. 929/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction due to lack of admissibility and insufficient evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 929/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs. The appellant argued for insufficient evidence regarding fingerprint identification and challenged the sentence length, but the court found these arguments generic and reserved for the trial judge. The court ruled that it cannot re-evaluate factual findings or sentencing discretion, which are exclusive powers of the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 624, 625 c.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual findings or sentencing discretion, rendering appeals based on alternative factual reconstructions or new assessments of penalty congruity inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal factual re-evaluation sentencing discretion aggravated theft fingerprint evidence crimine precedenti penali rilevanti altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRANO FRANCESCO nato a TARANTO il 19/09/1986 z-AA (L'e avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 10 luglio 2020, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto datata 23.5.2019, con la quale Carrano Francesco veniva dichiarato responsabile del reato ascrittogli, riqualificato in furto aggravato (artt. 624 e 625, n. 2, c.p.) e, ritenuta la contestata recidiva, condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, nonché alla multa di euro 250,00.

2. Avverso la predetta sentenza il Carrano deduce con il primo motivo il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per assenza di un quadro probatorio adeguato a suo carico. Tale censura è inammissibile tin quanto generica e volta a sottoporre al vaglio di legittimità una ricostruzione alternativa del fatto oggetto di imputazione, così richiedendo un apprezzamento rimesso alla competenza del solo giudice di merito. Invero, non merita censura la valutazione della Corte territoriale che ha valorizzato al fine della responsabilità dell'imputato la rilevazione di impronte palmari dell' espositore posto all'interno del locale; impronte che, adeguatamente estrapolate e asportate a mezzo adesivo dattiloscopico erano state inviate ai Ris di Roma e ritenute all'esito dell'indagine appartenenti all'imputato, ,persona già nota alle FF.00. in quanto sottoposto alla misura della sorveglianza.

In relazione a tali risultanze il ricorrente non ha evidenziato specifici profili di critica avverso la motivazione ma si è limitato a riproporre questioni già ampiamente vagliate e disattese dalla Corte di appello con motivazione logica, immune da censure. Invero esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 01).

3. Parimenti, manifestamente infondato si presenta altresì il secondo motivo di ricorso in merito al trattamento sanzionatorio. Invero, non merita censure la valutazione della Corte territoriale per l'insussistenza di elementi positivi di valutazione essendo l'imputato gravato da numerosi precedenti e gravi precedenti penali - per rapina, furto, ricettaziorre, associazione per. Sul punto, giova ribadire che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142 - 01).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Il P sidente Maria essichelli D E n7:". I