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Ordinanza — n. 926/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 926/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 926/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI ANTONELLA nato a CATANZARO il 12/11/1984 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 18 febbraio 2020, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 26.1.2017, con la quale Berlingieri Antonella era stata condannata alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa, previa riqualificazione del reato di cui al capo A in quello di cui all'art. 469 c.p., assolveva l'imputata dal medesimo capo A, come riqualificato, perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena per il reato di cui al capo B della rubrica (artt. 48, 482 e 477 c.p.) in mesi due e giorni 20 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 469 c.p, artt. 131 bis c.p, art. 131 bis c.p, art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 926/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo causa legittima difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 469 c.p
artt. 131 bis c.p
Avverso la predetta sentenza propone ricorso la Berlingieri, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 131 bis c.p., 125, comma 3, c.p.p.
art. 131 bis c.p
Invero, la Corte di appello ha motivato l'insussistenza nella fattispecie in esame della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., attesa la natura della falsificazione, denotante una speciale perizia atta a trarre facilmente in inganno, nonché i motivi che spinsero l'imputata a commettere iI mendacio.
art. 131-bis cod. pen
L'imputata non si confronta con tale motivazione, adducendo genericamente l'ingiustizia della decisione impugnata, laddove la Corte territoriale ha compiutamente valutato i parametri previsti dal comma primo dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI ANTONELLA nato a CATANZARO il 12/11/1984 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 18 febbraio 2020, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 26.1.2017, con la quale Berlingieri Antonella era stata condannata alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa, previa riqualificazione del reato di cui al capo A in quello di cui all'art. 469 c.p., assolveva l'imputata dal medesimo capo A, come riqualificato, perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena per il reato di cui al capo B della rubrica (artt. 48, 482 e 477 c.p.) in mesi due e giorni 20 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso la Berlingieri, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 131 bis c.p., 125, comma 3, c.p.p. e 11, comma 6, Cost. ed il vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile, siccome generico, oltre che meramente riproduttivo di censure già disattese con la sentenza impugnata con motivazione logica immune da censure. Invero, la Corte di appello ha motivato l'insussistenza nella fattispecie in esame della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., attesa la natura della falsificazione, denotante una speciale perizia atta a trarre facilmente in inganno, nonché i motivi che spinsero l'imputata a commettere iI mendacio. L'imputata non si confronta con tale motivazione, adducendo genericamente l'ingiustizia della decisione impugnata, laddove la Corte territoriale ha compiutamente valutato i parametri previsti dal comma primo dell'art. 131-bis cod. pen. aventi • natura e struttura oggettiva (modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno).

Sul punto vanno richiamati i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosa ezzullo Maria ssipielli DEPOSITA-1- '3.