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Ordinanza — n. 924/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence and improper re-evaluation of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 924/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Omer Hawber inadmissible, ordering him to pay legal costs. Hawber argued that the lower court violated procedural rules by misinterpreting testimonial evidence regarding aggravated assault charges. The court rejected this claim, ruling that the appeal improperly sought a re-evaluation of factual credibility, a power reserved exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 2, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the credibility of witnesses or the factual basis of a decision, and appeals must cite specific evidentiary elements rather than general claims of misinterpretation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility testimonial credibility review factual re-evaluation prohibition indiciary evidence standards Cassazione procedural limits errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale peggioramento del danno alla salute

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 2, c.p.p.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p. in materia di prova indiziaria e di motivazione contraddittoria in ordine alla sussistenza del reato contestato, per travisamento della prova testimoniale.
Art. 616, c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMER HAWBER nato il 19/08/1987 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 15 gennaio 2020, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Udine del 27.10.2017, con la quale Omer Hawber era dichiarato colpevole del reato di lesioni aggravate e condannato alla pena di mesi otto di reclusione. Avverso la predetta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p. in materia di prova indiziaria e di motivazione contraddittoria in ordine alla sussistenza del reato contestato, per travisamento della prova testimoniale.

2. Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. La doglianza del ricorrente è volta a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti di prova, rilettura che esula dal sindacato di legittimità. Inoltre nel fare ciò, il ricorrente non ha indicato specifici elementi indiziari risultanti a seguito dell'istruzione dibattimentale, in relazione ai quali si sarebbe verificato il travisamento della prova. Per tale motivo, il presente ricorso in realtà richiede a questa Corte un apprezzamento sulla credibilità e attendibilità in generale delle testimoni Santangelo e Corrado al fine di giungere ad una diversa ricostruzione del fatto oggetto di imputazione, sindacato certamente escluso dai poteri del giudice di legittimità.

Invero, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944 - 01).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosa,-P zullo