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Sentenza — n. 923/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 923/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 923/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIZZI COSIMO DAMIANO nato a MATERA il 28/04/1965 avverso la sentenza del 14/01/2020 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 14 gennaio 2020, il Tribunale di Matera confermava la sentenza del locale Giudice di Pace datata 28.1.2019, con la quale Rizzi Cosimo Damiano era dichiarato responsabile dei reati di ingiuria e minaccia ascrittigli (artt. 81, comma 2, 594 e 612 c.p.) nei confronti di Volpe Donato Michele e condannato alla pena pecuniaria di euro 300,00 di multa.

Regesto Legislator

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artt. 594 c.p; Sentenza — n. 923/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'intervenuta remissione di querela, con l'espressa evidenziazione nell'atto di remissione, alla rinuncia alla costituzione di parte civile, nonché all'eventuale richiesta di liquidazione in ambito civile del risarcimento dei danni patiti in relazione ai fatti oggetto del procedimento, prevale su ogni altra va statuizione, così pestando assorbito il primo motivo di ricorso.

Parole chiave

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mantenimento del contratto remissione della pena revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale ritiro della querela penale remissione del debito

Disposizioni normative citate

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artt. 594 c.p
Cesare Pinto, deducendo con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione agli artt. 594 c.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIZZI COSIMO DAMIANO nato a MATERA il 28/04/1965 avverso la sentenza del 14/01/2020 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 14 gennaio 2020, il Tribunale di Matera confermava la sentenza del locale Giudice di Pace datata 28.1.2019, con la quale Rizzi Cosimo Damiano era dichiarato responsabile dei reati di ingiuria e minaccia ascrittigli (artt. 81, comma 2, 594 e 612 c.p.) nei confronti di Volpe Donato Michele e condannato alla pena pecuniaria di euro 300,00 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Rizzi a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Cesare Pinto, deducendo con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione agli artt. 594 c.p. e 1 digs n. 7/16, per avere il Tribunale confermato la sentenza di primo grado, anche nella parte in cui, pur avendo riconosciuto in motivazione di dover assolvere l'imputato dalla contestazione di ingiuria in quanto abrogata, in dispositivo lo condannava per tutti i reati ascrittigli; in ogni caso in data 9.7.2020 la parte civile Volpe Donato Michele ha rimesso la querela per i fatti oggetto del procedimento remissione ritualmente accettata dall'imputato.

3. I fatti - reato ascritti all'imputato oggetto del presente procedimento sono estinti per intervenuta remissione di querela Ed invero in data 9.7.2020 la p.o. Volpe Donato Michele a mezzo del suo procuratore speciale ha rimesso innanzi alla P.G. presso la Procura della Repubblica di Matera la querela nei confronti di Rizzi Cosimo Damiano e tale remissione risulta accettata dal Rizzi nel medesimo contesto. Sul punto, vanno richiamati i principi espressi dalle S.U. di questa Corte (Sez. un., n. 24241 del 25/02/2004), in virtù dei quali, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.

L'intervenuta remissione di querela, con l'espressa evidenziazione nell'atto di remissione, alla rinuncia alla costituzione di parte civile, nonché all'eventuale richiesta di liquidazione in ambito civile del risarcimento dei danni patiti in relazione ai fatti oggetto del procedimento, prevale su ogni altra va statuizione, così pestando assorbito il primo motivo di ricorso.

4. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per intervenuta remissione di querela e le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato Rizzi Cosimo Damiano.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè i reati sono estinti per remissione di querela; condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore I Presidente Rosa P ullo M 'VÌ Vessichelli DEPOSITA:VA