Cassation court dismisses appeal for acquittal as civil penalties automatically vanish with acquittal, ruling no motivation error exists.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the civil judgments and legal fees automatically vanish upon an acquittal at the appellate level. The appellant argued for a violation of law and lack of motivation regarding the civil provisions, but the court found no error since the acquittal nullified them implicitly. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 c.p.; Art. 541 c.p.p.; Art. 91 c.p.c.; Art. 616 c.p.p.: An acquittal at the appellate level automatically nullifies both criminal and civil provisions, rendering any claim of unmotivated omission regarding civil sanctions inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSONE DORINO nato a LESTIZZA il 11/10/1941 avverso la sentenza del 13/12/2019 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 13 dicembre 2019, il Tribunale di Udine, in riforma della sentenza del locale Giudice di Pace del 6.05.2019, ha assolto Tosone Dorino dai reati di minaccia ex art. 612 c.p. a lui ascritti.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso il Tosone, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 541 c.p.p. e 91 c.p.c., nonché l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.
3. Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. Invero, la revoca delle statuizioni civili e delle spese di assistenza legale delle parti civili consegue automaticamente alla sentenza assolutoria in grado di appello. Quest'ultima, infatti, nel riformare la sentenza di condanna del primo grado- nella specie assolvendo l'imputato perché il fatto non sussiste- ha posto nel nulla, non solo le statuizioni di condanna penale nei confronti dell'imputato, ma anche quelle civili ivi comprese, quelle relative alle spese suddette. Pertanto, nessun vizio di motivazione è dato cogliere nella sentenza impugnata, che non ha provveduto espressamente alla revoca delle statuizioni civili nel suo complesso, conseguendo ciò automaticamente alla pronuncia assolutoria.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Il presidente