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Ordinanza — n. 920/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 920/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 920/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rinnessione proposta da: VERON PEREZ JUSTO JESUS nato il 05/10/1990 trasmessa dal TRIBUNALE di GROSSETO con ordinanza del 20/07/2021 date-aWrscr=a+tA3a-fti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letta la richiesta di rimessione proposta ex art. 45 c.p.p. da Veron Perez Justo Jesus, trasmessa a questa Suprema Corte in data 4 agosto 2021 dal Tribunale di Grosseto, cui era stata inviata per posta elettronica direttamente dall'interessato in data 20 luglio 2021; esaminati gli atti; ritenuto che la richiesta è inammissibile in quanto la stessa deve essere notificata a cura del richiedente alle altre parti entro sette giorni dal suo deposito nella Cancelleria e che l'osservanza di tale formalità è prevista a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 46, comma 4, cod. proc. pen.; ritenuto che la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580); rilevato che all'inammissibilità della richiesta conseguono le pronunce di cui all'art. 48, comma 6, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 45 c.p; Ordinanza — n. 920/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 45 c.p.p. da Veron Perez Justo Jesus, trasmessa a questa Suprema Corte in data 4 agosto 2021 dal Tribunale di Grosseto, cui era stata inviata per posta elettronica direttamente dall'interessato in data 20 luglio 2021; esaminati gli atti; ritenuto che la richiesta è inammissibile in quanto la stessa deve essere notificata a cura del richiedente alle altre parti entro sette giorni dal suo deposito nella Cancelleria e che l'osservanza di tale formalità è prevista a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 46, comma 4, cod. proc. pen.; ritenuto che la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580); rilevato che all'inammissibilità della richiesta conseguono le pronunce di cui all'art. 48, comma 6, cod. proc. pen.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato tempestività dell'inoltro notifica tardiva dei difetti inosservanza del termine legale procedimento in contumacia adempimento dei presupposti processuali

Disposizioni normative citate

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art. 45 c.p
Letta la richiesta di rimessione proposta ex art. 45 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rinnessione proposta da: VERON PEREZ JUSTO JESUS nato il 05/10/1990 trasmessa dal TRIBUNALE di GROSSETO con ordinanza del 20/07/2021 date-aWrscr=a+tA3a-fti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letta la richiesta di rimessione proposta ex art. 45 c.p.p. da Veron Perez Justo Jesus, trasmessa a questa Suprema Corte in data 4 agosto 2021 dal Tribunale di Grosseto, cui era stata inviata per posta elettronica direttamente dall'interessato in data 20 luglio 2021; esaminati gli atti; ritenuto che la richiesta è inammissibile in quanto la stessa deve essere notificata a cura del richiedente alle altre parti entro sette giorni dal suo deposito nella Cancelleria e che l'osservanza di tale formalità è prevista a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 46, comma 4, cod. proc. pen.; ritenuto che la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580); rilevato che all'inammissibilità della richiesta conseguono le pronunce di cui all'art. 48, comma 6, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Pre