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Ordinanza — n. 918/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought factual re-evaluation rather than legal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 918/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it requested a factual re-evaluation of the sentencing justification, which is not permitted in a legality proceeding. Although the lower court's reasoning was deemed adequate and logical, the appellant sought an alternative assessment of the facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be based on legal errors, not requests for factual re-evaluation or alternative assessment of sentencing justifications.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal legality proceeding factual re-evaluation sentencing justification discretionary power of merit motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
3), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate, applicando peraltro la pena nel suo minimo edittale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
3), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate, applicando peraltro la pena nel suo minimo edittale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO ALBERTO nato a MESSINA il 22/11/1971 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di D'Agostino Alberto avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative del trattamento sanzionatorio, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 3), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate, applicando peraltro la pena nel suo minimo edittale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presklente Gaetano De Annicis Anna Criscuolo r t \ , IN CA,!(.-: