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Ordinanza — n. 916/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 916/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 916/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARELLI FERDINANDO nato a LATINA il 27/12/1982 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ciarelli Ferdinando avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso dedotto è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, là dove apoditticamente asserisce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 343 cod. pen. [motivazione che la lettura del provvedimento impugnato, di converso, dimostra essere non solo esistente, ma connotata da coerente logicità e da un'esauriente disamina dei dati processuali, avendo la Corte distrettuale adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i medesimi profili di censura qui riproposti (v. pagg. 4-5 della sentenza impugnata)]; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 343 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 916/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 343 cod. pen. [motivazione che la lettura del provvedimento impugnato, di converso, dimostra essere non solo esistente, ma connotata da coerente logicità e da un'esauriente disamina dei dati processuali, avendo la Corte distrettuale adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i medesimi profili di censura qui riproposti (v. pagg. 4-5 della sentenza impugnata)]; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali oltraggio alla corte difetto di motivazione allegazione motivata circostanze aggravanti o attenuanti

Disposizioni normative citate

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art. 343 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
4-5 della sentenza impugnata)]; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARELLI FERDINANDO nato a LATINA il 27/12/1982 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ciarelli Ferdinando avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso dedotto è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, là dove apoditticamente asserisce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 343 cod. pen. [motivazione che la lettura del provvedimento impugnato, di converso, dimostra essere non solo esistente, ma connotata da coerente logicità e da un'esauriente disamina dei dati processuali, avendo la Corte distrettuale adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i medesimi profili di censura qui riproposti (v. pagg. 4-5 della sentenza impugnata)]; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amicis Anna Crisc