Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 914/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing to challenge legal qualification in plea agreement cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 914/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by De Rosa Rosaria and Pizzo Giuseppe inadmissible. The applicants sought to challenge the legal qualification of the offense, arguing it should be a lesser crime, but this ground was barred because they had reached a plea agreement in the appellate court. The court ruled that such agreements implicitly waive the right to contest legal characterization in subsequent proceedings, except for illegal sentencing, which was not present here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In plea agreement cases, parties waive the right to challenge the legal qualification of the facts in the subsequent appeal, rendering such complaints inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement legal qualification inadmissible appeal waiver of rights criminal procedure legal characterization sentencing agreement reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Letti i ricorsi rispettivamente proposti nell'interesse di De Rosa Rosaria e di Pizzo Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
pen., deducendo un motivo non consentito in questa Sede (ossia l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sul rilievo che lo stesso sarebbe sussumibile nella diversa e meno grave ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 599-bis cod. proc. pen
Letti i ricorsi rispettivamente proposti nell'interesse di De Rosa Rosaria e di Pizzo Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
309 del 1990), senza considerare che, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze volte a censurare la qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE ROSA ROSARIA nato a NAPOLI il 16/02/1970 PIZZO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 29/06/1983 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIfd a tp-avV:iso-atle-p-art i ; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi rispettivamente proposti nell'interesse di De Rosa Rosaria e di Pizzo Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., deducendo un motivo non consentito in questa Sede (ossia l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sul rilievo che lo stesso sarebbe sussumibile nella diversa e meno grave ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), senza considerare che, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze volte a censurare la qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati (nel caso di specie attinenti alla determinazione della pena, previa rinuncia a tutti gli altri motivi di appello) implica altresì la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (che nel caso di specie non è sotto alcun profilo ravvisabile); ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il PresiOente Gaetano De Amicis Anna Criscuol