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Ordinanza — n. 909/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for drug possession charges due to inadmissible genericity and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 909/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by De Gennaro Biagio and Maioriello Massimo inadmissible. The appellants argued that the lower court's reasoning was illogical and failed to properly apply criminal law regarding drug possession and trafficking. The court rejected these claims, finding the appeals based on generic assertions rather than specific legal errors, as the lower court had adequately examined the intercepted conversations and justified its findings.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Appeals based on generic allegations of illogical reasoning or failure to apply the law are inadmissible when the lower court's decision demonstrates coherent logic and a thorough examination of the case facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeals inadmissible grounds generic allegations drug possession Corte di Cassazione manifest infondatezza procedural dismissal possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
6), che ha posto in rilievo non solo l'assenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato, ma anche il dato, dirimente, della genericità delle relative deduzioni già in sede di gravame; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
6), che ha posto in rilievo non solo l'assenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato, ma anche il dato, dirimente, della genericità delle relative deduzioni già in sede di gravame; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE GENNARO BIAGIO nato a CAPUA il 29/08/1967 MAIORIELLO MASSIMO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 14/05/1988 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di De Gennaro Biagio e Maioriello Massimo avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di doglianza prospettato in entrambi i su indicati ricorsi è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, là dove apoditticamente si asserisce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ovvero (il Maioriello) l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi dei delitti di illecita detenzione e cessione di droga oggetto dei temi d'accusa enucleati nelle correlative imputazioni [motivazione che la lettura del provvedimento impugnato, di converso, dimostra essere non solo esistente, ma connotata da coerente logicità e da un'esauriente disamina dei dati processuali, avendo la Corte distrettuale adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i medesimi profili di censura dai ricorrenti qui reiterati, altresì spiegando, quanto al Maioriello, le ragioni per cui, alla luce della sequenza delle plurime conversazioni oggetto d'intercettazione, la sostanza rinvenuta nel possesso degli acquirenti dovesse ricondursi all'attività di cessione poco prima effettuata dal predetto imputato (v. pagg. 2-6 della sentenza impugnata)]; che analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al secondo motivo di entrambi i ricorsi, ove genericamente si sollecita un'alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della esclusione delle invocate attenuanti generiche, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da un'adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 6), che ha posto in rilievo non solo l'assenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato, ma anche il dato, dirimente, della genericità delle relative deduzioni già in sede di gravame; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amicis Anna CriSc olo DEPO 5 TI'