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Ordinanza — n. 908/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on inadmissibility and merit regarding drug possession continuation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 908/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a failure to raise the legal argument in the initial appeal and its manifest unfoundedness. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the rule of continuation to distinct drug possession offenses, claiming the lesser crime should be absorbed by the greater one. The court rejected this, citing established precedent that possession of substances from different tables constitutes separate crimes where the rule of continuation does not apply.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: The rule of continuation does not apply to drug possession offenses involving substances from different tables, which constitute distinct crimes subject to material or formal concurrence.

Parole chiave

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drug possession continuation inadmissible appeal distinct criminal offenses substance tables Italian criminal procedure imputazione per reati di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
281015); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 616 cod. proc. pen
281015); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERVELLIONE STEFANO nato a ROMA il 10/05/1995 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Cervellione Stefano avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile sia in quanto proposto sulla base di un motivo non previamente dedotto in sede di gravame, là dove necessariamente presuppone lo svolgimento di un completo accertamento in punto di fatto che non può essere sollecitato in questa Sede, sia per manifesta infondatezza, là dove deduce il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per avere la Corte d'appello erroneamente applicato la disciplina della continuazione ad una fattispecie di detenzione di plurime ed eterogenee sostanze stupefacenti sequestrate nello stesso periodo e custodite nello stesso luogo - sì da comportare, in tesi, la consunzione del fatto meno grave in quello più grave globalmente inteso - senza considerare che, in tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, che possono dar luogo, a seconda delle peculiari evenienze storico-fattuali, a concorso materiale, a concorso formale e alla continuazione tra reati, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidenté i Gaetano De Amicis Anna Clisctiol