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Ordinanza — n. 907/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 907/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 907/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURINI STEFANO nato a ROMA il 30/06/1961 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; RITENUTO IN FATI-0 E Letto il ricorso proposto nell'interesse di Venturini Stefano avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, assertivamente reiterando, all'interno di un unico motivo, confusamente esposto, profili di censura - inerenti a violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di omessa derubricazione del fatto nella sanzione amministrativa ex art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e di eccessività del trattamento sanzionatorio - che sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la p. 3, ove la Corte, ricostruita la vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e puntualmente confutato le deduzioni difensive al riguardo formulate, globalmente analizzando le univoche risultanze probatorie offerte dall'entità del dato ponderale, dalla pluralità di sostanze stupefacenti rinvenute in possesso dell'imputato e dalle relative modalità di detenzione, contestualmente al rinvenimento di numerosi oggetti e strumenti utili al confezionamento delle dosi); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 907/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e di eccessività del trattamento sanzionatorio - che sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la p. 3, ove la Corte, ricostruita la vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e puntualmente confutato le deduzioni difensive al riguardo formulate, globalmente analizzando le univoche risultanze probatorie offerte dall'entità del dato ponderale, dalla pluralità di sostanze stupefacenti rinvenute in possesso dell'imputato e dalle relative modalità di detenzione, contestualmente al rinvenimento di numerosi oggetti e strumenti utili al confezionamento delle dosi); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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impiego illecito di valori patrimoniali perenzione del diritto amministrativo amministrazione infedele qualificata confisca di valori patrimoniali appropriazione indebita e appropriazione di poca entità abuso di materiali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURINI STEFANO nato a ROMA il 30/06/1961 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Venturini Stefano avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, assertivamente reiterando, all'interno di un unico motivo, confusamente esposto, profili di censura - inerenti a violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di omessa derubricazione del fatto nella sanzione amministrativa ex art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e di eccessività del trattamento sanzionatorio - che sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la p. 3, ove la Corte, ricostruita la vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e puntualmente confutato le deduzioni difensive al riguardo formulate, globalmente analizzando le univoche risultanze probatorie offerte dall'entità del dato ponderale, dalla pluralità di sostanze stupefacenti rinvenute in possesso dell'imputato e dalle relative modalità di detenzione, contestualmente al rinvenimento di numerosi oggetti e strumenti utili al confezionamento delle dosi); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Pre