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Ordinanza — n. 906/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 906/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 906/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABILIO LUCA nato a PRIVERNO il 08/11/1987 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mirabilio Luca avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative del giudizio di bilanciamento delle circostanze e del conseguente trattamento sanzionatorio, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 1), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate, all'esito di una valutazione specifica e globale dei diversi profili ritenuti rilevanti al fine qui considerato, commisurando la pena sia alla obiettiva gravità del fatto accertato, sia alla personalità dell'imputato, gravato da un precedente penale specifico e, come tale, coerentemente ritenuto ostativo ad una valutazione di prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 906/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate, all'esito di una valutazione specifica e globale dei diversi profili ritenuti rilevanti al fine qui considerato, commisurando la pena sia alla obiettiva gravità del fatto accertato, sia alla personalità dell'imputato, gravato da un precedente penale specifico e, come tale, coerentemente ritenuto ostativo ad una valutazione di prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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attenuazione della pena aggravamento della pena valutazione delle prove scrutinio per merito comparativo riesame dell'entità pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABILIO LUCA nato a PRIVERNO il 08/11/1987 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mirabilio Luca avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative del giudizio di bilanciamento delle circostanze e del conseguente trattamento sanzionatorio, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 1), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate, all'esito di una valutazione specifica e globale dei diversi profili ritenuti rilevanti al fine qui considerato, commisurando la pena sia alla obiettiva gravità del fatto accertato, sia alla personalità dell'imputato, gravato da un precedente penale specifico e, come tale, coerentemente ritenuto ostativo ad una valutazione di prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Annicis Anna Criltcuolo / (y7,/ DEPCSrITATA ihz cmic,ELLERIA 13