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Ordinanza — n. 905/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 905/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 905/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLI PONTI VITTORIO nato a TARANTO il 30/11/1982 avverso la sentenza del 06/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Delli Ponti Vittorio avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., deducendo motivi non consentiti in questa Sede, ossia vizi di manifesta illogicità e mancanza della motivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità, senza considerare né le puntuali argomentazioni al riguardo contenute nella sentenza impugnata, né il fatto che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 905/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 ss. cod. proc. pen., deducendo motivi non consentiti in questa Sede, ossia vizi di manifesta illogicità e mancanza della motivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità, senza considerare né le puntuali argomentazioni al riguardo contenute nella sentenza impugnata, né il fatto che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione istanza di revisione penale motivi che possono invocarsi modificazione delle conclusioni motivazione del mutamento giurisprudenza azione costitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLI PONTI VITTORIO nato a TARANTO il 30/11/1982 avverso la sentenza del 06/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Delli Ponti Vittorio avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., deducendo motivi non consentiti in questa Sede, ossia vizi di manifesta illogicità e mancanza della motivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità, senza considerare né le puntuali argomentazioni al riguardo contenute nella sentenza impugnata, né il fatto che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amicis Anna Cris DEPOSITATA IN CANCELLERI