Criminal appeal dismissed as inadmissible for requesting factual re-evaluation instead of legal review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Nacca Michele inadmissible because it sought a factual re-evaluation rather than a legal review. Although the lower court's reasoning was deemed adequate and logical, the appellant incorrectly invoked grounds not permitted in a final appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassazione must address legal errors, not request factual re-evaluation or alternative assessments of sentencing justifications.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACCA MICHELE nato a NAPOLI il 19/02/1982 avverso la sentenza del 10/04/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; ./- l (I
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Nacca Michele avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative del trattamento sanzionatorio e del diniego delle invocate attenuanti generiche, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (pagg. 3-4), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presi