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Ordinanza — n. 903/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for requesting factual re-evaluation instead of legal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 903/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Nacca Michele inadmissible because it sought a factual re-evaluation rather than a legal review. Although the lower court's reasoning was deemed adequate and logical, the appellant incorrectly invoked grounds not permitted in a final appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassazione must address legal errors, not request factual re-evaluation or alternative assessments of sentencing justifications.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation request legal review limitation sentencing justification review procedural costs award motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
3-4), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
3-4), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACCA MICHELE nato a NAPOLI il 19/02/1982 avverso la sentenza del 10/04/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; ./- l (I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Nacca Michele avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative del trattamento sanzionatorio e del diniego delle invocate attenuanti generiche, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (pagg. 3-4), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presi