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Ordinanza — n. 902/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 902/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 902/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNELLA DOMENICO nato a TORRE DEL GRECO il 12/07/1978 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; è Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mennella Domenico avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto aspecificamente formulato e proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando un'alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative del trattamento sanzionatorio, del diniego delle invocate attenuanti generiche e della mancata esclusione della contestata recidiva, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 3), la quale, nel richiamare e condividere le puntuali argomentazioni al riguardo già svolte dal primo Giudice, ha preso in esame e coerentemente disatteso le medesime obiezioni qui reiterate, dando conto, in relazione ai su indicati profili, dell'attività di spaccio costantemente posta in essere dall'imputato sfruttando la sua "base casalinga", della sussistenza di una, sia pur rudimentale, attività organizzativa, del significativo livello di pericolosità mostrato alla luce dei plurimi, ed anche specifici, precedenti penali a carico, dell'irrilevanza dell'ammissione del fatto ai fini della sua ascrivibilità e dell'assenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 902/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3), la quale, nel richiamare e condividere le puntuali argomentazioni al riguardo già svolte dal primo Giudice, ha preso in esame e coerentemente disatteso le medesime obiezioni qui reiterate, dando conto, in relazione ai su indicati profili, dell'attività di spaccio costantemente posta in essere dall'imputato sfruttando la sua "base casalinga", della sussistenza di una, sia pur rudimentale, attività organizzativa, del significativo livello di pericolosità mostrato alla luce dei plurimi, ed anche specifici, precedenti penali a carico, dell'irrilevanza dell'ammissione del fatto ai fini della sua ascrivibilità e dell'assenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena sanzioni penali remissione della pena errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNELLA DOMENICO nato a TORRE DEL GRECO il 12/07/1978 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; è

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mennella Domenico avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto aspecificamente formulato e proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando un'alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative del trattamento sanzionatorio, del diniego delle invocate attenuanti generiche e della mancata esclusione della contestata recidiva, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 3), la quale, nel richiamare e condividere le puntuali argomentazioni al riguardo già svolte dal primo Giudice, ha preso in esame e coerentemente disatteso le medesime obiezioni qui reiterate, dando conto, in relazione ai su indicati profili, dell'attività di spaccio costantemente posta in essere dall'imputato sfruttando la sua "base casalinga", della sussistenza di una, sia pur rudimentale, attività organizzativa, del significativo livello di pericolosità mostrato alla luce dei plurimi, ed anche specifici, precedenti penali a carico, dell'irrilevanza dell'ammissione del fatto ai fini della sua ascrivibilità e dell'assenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amicis Anna CrisOolo ' DEPOSE IN CANCEL± 1