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Ordinanza — n. 899/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 899/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 899/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Lettd il ricorsO propos4 nell'interesse di Merola Biagio, Esposito Anna e Casavecchia Andrea avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorse è" inammissibile, in quanto propostO avverso una sentenza applicativa della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. peri., deducendo motivi non consentiti in questa Sede, ossia il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e quello di motivazione riguardo all'eccessività dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione, senza considerare che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, e non comprensive del tipo di censure in questa Sede formulate; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorsoti conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 899/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 ss. cod. proc. peri., deducendo motivi non consentiti in questa Sede, ossia il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e quello di motivazione riguardo all'eccessività dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione, senza considerare che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, e non comprensive del tipo di censure in questa Sede formulate; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorsoti conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione modificazione delle conclusioni impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione estensione della procedura ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
peri., deducendo motivi non consentiti in questa Sede, ossia il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorsoti conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MEROLA BIAGIO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 28/11/1988 ESPOSITO ANNA nato a FORMIA il 02/11/1988 CASAVECCHIA ANDREA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 13/12/1993 avverso la sentenza del 21/04/2021 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERErdato avviso alle parti; .] udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Lettd il ricorsO propos4 nell'interesse di Merola Biagio, Esposito Anna e Casavecchia Andrea avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorse è" inammissibile, in quanto propostO avverso una sentenza applicativa della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. peri., deducendo motivi non consentiti in questa Sede, ossia il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e quello di motivazione riguardo all'eccessività dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione, senza considerare che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, e non comprensive del tipo di censure in questa Sede formulate; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorsoti conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente- Gaetano De Amicis Anna Criscuolo D E.1 PO