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Ordinanza — n. 894/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 894/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 894/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABU GABRIEL nato il 03/12/1989 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Abu Gabriel avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto genericamente proposto attraverso la sommaria enunciazione di vizi di violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., senza sviluppare una puntuale esposizione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 894/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., senza sviluppare una puntuale esposizione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione verosimiglianza dei motivi d'asilo motivi di cassazione motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen., senza sviluppare una puntuale esposizione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABU GABRIEL nato il 03/12/1989 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Abu Gabriel avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto genericamente proposto attraverso la sommaria enunciazione di vizi di violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., senza sviluppare una puntuale esposizione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidte Gaetano De Amicis Anna Cr