Ordinanza — n. 894/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABU GABRIEL nato il 03/12/1989 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Abu Gabriel avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto genericamente proposto attraverso la sommaria enunciazione di vizi di violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., senza sviluppare una puntuale esposizione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 894/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., senza sviluppare una puntuale esposizione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABU GABRIEL nato il 03/12/1989 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Abu Gabriel avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto genericamente proposto attraverso la sommaria enunciazione di vizi di violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., senza sviluppare una puntuale esposizione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidte Gaetano De Amicis Anna Cr