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Ordinanza — n. 891/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 891/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 891/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGACCIO GIOACCHINO GIUSEPPE nato a CANICATTI il 30/05/1989 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ragaccio Gioacchino Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, là dove apoditticamente asserisce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. [motivazione che la lettura del provvedimento impugnato, di converso, dimostra essere non solo esistente, ma connotata da coerente logicità e da un'esauriente disamina dei dati processuali, avendo la Corte distrettuale adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i medesimi profili di censura qui riproposti (v. pagg. 2- 3 della sentenza impugnata)]; che analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al secondo motivo di ricorso, ove si sollecita una alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della dosimetria della pena, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da un'adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 3-4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 891/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. [motivazione che la lettura del provvedimento impugnato, di converso, dimostra essere non solo esistente, ma connotata da coerente logicità e da un'esauriente disamina dei dati processuali, avendo la Corte distrettuale adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i medesimi profili di censura qui riproposti (v. pagg. 2- 3 della sentenza impugnata)]; che analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al secondo motivo di ricorso, ove si sollecita una alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della dosimetria della pena, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da un'adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 3-4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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impedimento di un atto dell'autorità rifiuto del servizio militare ricusazione del pubblico ministero pubblica istigazione a delinquere rinuncia al dibattimento orale misura disciplinare

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
3-4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGACCIO GIOACCHINO GIUSEPPE nato a CANICATTI il 30/05/1989 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ragaccio Gioacchino Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, là dove apoditticamente asserisce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. [motivazione che la lettura del provvedimento impugnato, di converso, dimostra essere non solo esistente, ma connotata da coerente logicità e da un'esauriente disamina dei dati processuali, avendo la Corte distrettuale adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i medesimi profili di censura qui riproposti (v. pagg. 2- 3 della sentenza impugnata)]; che analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al secondo motivo di ricorso, ove si sollecita una alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della dosimetria della pena, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da un'adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 3-4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amicis AnnarisCu)alilo K1 / tc-t,