Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and failure to allege new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Boboc Boceanu Ionel inadmissible. The court found the first complaint lacked specificity and relied on arguments already fully examined and rejected by the lower court regarding the arson incident. The second complaint was rejected as manifestly unfounded and not properly alleged in the appeal, failing to meet the burden of proof required for new evidence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals must be specific and allege new grounds; generic repetitions of merits arguments or failure to properly allege new evidence render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOBOC BOCEANU IONEL nato a CALARASI( ROMANIA) il 14/07/1968 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Boboc Boceanu Ionel avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che la prima doglianza oggetto del ricorso è inammissibile sia per aspecificità di formulazione, sia perché proposta sulla base dì motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto assertivamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pp. 2-3 della sentenza impugnata, ove la Corte distrettuale, richiamata la conforme decisione di primo grado e puntualmente ricostruita la dinamica della vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e confutato le deduzioni difensive al riguardo formulate, spiegando, alla luce delle ivi richiamate emergenze probatorie, come il danneggiamento delle suppellettili della cella mediante il fuoco appiccato dall'imputato fosse idoneo a determinare un incendio, propagatosi nella stanza ed impedito solo grazie al tempestivo intervento degli agenti con l'uso di estintori); che il secondo motivo è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto non specificamente dedotto già in sede di gravame, là dove si ipotizza l'omessa valutazione di una prova documentale in ordine all'eventuale ricorrenza di una circostanza di fatto - l'avvenuto risarcimento del danno all'amministrazione penitenziaria - che la Corte distrettuale in realtà non ha potuto compiutamente vagliare per il mancato assolvimento dell'onere di allegazione sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Pre