Ordinanza — n. 888/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARLO LUCIANO nato a CUSANO MILANINO il 26/07/1960 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sano Luciano avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto formulato sulla base di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, là dove apoditticamente si prospettano violazioni di legge e vizi della motivazione riguardo alla configurabilità di un evocato uso di gruppo di sostanze stupefacenti con riferimento alle contestate condotte delittuose ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 di cui ai capi E) e H), sebbene la Corte distrettuale abbia adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i medesimi profili di censura qui riproposti (v. pagg. 5-7 della sentenza impugnata), puntualmente spiegando le ragioni per le quali doveva ritenersi provata l'avvenuta cessione di droga da parte dell'imputato in favore dei due acquirenti, e testimoni, rispettivamente individuati nei capi d'imputazione; che analoghe considerazioni devono altresì svolgersi in relazione al secondo ed al terzo motivo di ricorso, ove si sollecita una alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative addotte a sostegno sia della denegata esclusione della contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., sia della ritenuta equivalenza nel giudizio di bilanciamento con le già riconosciute attenuanti generiche, sebbene il correlativo apprezzamento discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da un'adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 8-9), puntualmente incentrata sulla disamina dei numerosi, gravi ed anche specifici precedenti penali a carico dell'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 888/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 di cui ai capi E) e H), sebbene la Corte distrettuale abbia adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i medesimi profili di censura qui riproposti (v. pagg. 5-7 della sentenza impugnata), puntualmente spiegando le ragioni per le quali doveva ritenersi provata l'avvenuta cessione di droga da parte dell'imputato in favore dei due acquirenti, e testimoni, rispettivamente individuati nei capi d'imputazione; che analoghe considerazioni devono altresì svolgersi in relazione al secondo ed al terzo motivo di ricorso, ove si sollecita una alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative addotte a sostegno sia della denegata esclusione della contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., sia della ritenuta equivalenza nel giudizio di bilanciamento con le già riconosciute attenuanti generiche, sebbene il correlativo apprezzamento discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da un'adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 8-9), puntualmente incentrata sulla disamina dei numerosi, gravi ed anche specifici precedenti penali a carico dell'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARLO LUCIANO nato a CUSANO MILANINO il 26/07/1960 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sano Luciano avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto formulato sulla base di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, là dove apoditticamente si prospettano violazioni di legge e vizi della motivazione riguardo alla configurabilità di un evocato uso di gruppo di sostanze stupefacenti con riferimento alle contestate condotte delittuose ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 di cui ai capi E) e H), sebbene la Corte distrettuale abbia adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i medesimi profili di censura qui riproposti (v. pagg. 5-7 della sentenza impugnata), puntualmente spiegando le ragioni per le quali doveva ritenersi provata l'avvenuta cessione di droga da parte dell'imputato in favore dei due acquirenti, e testimoni, rispettivamente individuati nei capi d'imputazione; che analoghe considerazioni devono altresì svolgersi in relazione al secondo ed al terzo motivo di ricorso, ove si sollecita una alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative addotte a sostegno sia della denegata esclusione della contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., sia della ritenuta equivalenza nel giudizio di bilanciamento con le già riconosciute attenuanti generiche, sebbene il correlativo apprezzamento discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da un'adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 8-9), puntualmente incentrata sulla disamina dei numerosi, gravi ed anche specifici precedenti penali a carico dell'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amicis Anna Cri uolo D E IN Gt-> ,