Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of merit and improper complaint grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the first ground was baseless and the second sought an impermissible factual re-evaluation. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding drug trafficking elements and the continuity bond, but the decision demonstrated existing, logical reasoning on these points. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded or formulated on grounds not permitted in the jurisdiction of law, such as requesting a re-evaluation of facts without proper legal basis.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HATTABI HASSAN nato il 20/01/1978 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Hattabi Hassan avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto formulato sulla base di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, là dove apoditticamente si asserisce la mancanza della motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi dei delitti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 di cui ai capi A) e B) [motivazione che la lettura del provvedimento impugnato, di converso, dimostra essere non solo esistente, ma connotata da coerente logicità e da un'esauriente disamina dei dati processuali, avendo la Corte distrettuale adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i medesimi profili di censura qui riproposti (v. pagg. 4-5 della sentenza impugnata), puntualmente spiegando le ragioni per le quali dovevano ritenersi attendibili le riscontrate dichiarazioni del teste - acquirente della sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità - che aveva subito indicato nell'imputato colui che, come avvenuto nei precedenti sei mesi, gliel'aveva appena ceduta]; che analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al secondo motivo dì ricorso, ove si sollecita una alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione rispetto ai fatti - risalenti a circa due anni prima - di cessione e detenzione di una sostanza stupefacente dì diversa natura, oggetto di una sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Padova il 19 agosto 2017, sebbene il correlativo apprezzamento di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da un'adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 5-6); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presid€rite Gaetano e Amicis Anna Cris