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Ordinanza — n. 885/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 885/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 885/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICHERA GIUSEPPE BENEDETTO SIMONE nato a CATANIA il 31/08/1993 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Fichera Giuseppe Benedetto Simone avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che la prima doglianza oggetto di ricorso è inammissibile sia per aspecificità di formulazione, sia perché proposta sulla base di motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto assertivamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pp. 2-3 della sentenza impugnata, ove la Corte distrettuale, richiamata la conforme decisione di primo grado e puntualmente ricostruita la dinamica della vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e confutato le deduzioni difensive al riguardo formulate, spiegando, alla luce delle ivi richiamate emergenze probatorie, come l'imputato, sorpreso in flagranza di reato, abbia usato violenza contro gli operanti al fine di opporsi all'espletamento delle doverose attività d'ufficio, quali quelle relative all'individuazione ed eventuale arresto del responsabile dei reati in corso di accertamento, nonché al necessario soccorso da prestare nei confronti dello stesso imputato - che all'atto dell'intervento risultava ferito - con la chiamata dell'autoambulanza per il trasporto in ospedale); che il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili sia per manifesta infondatezza, sia in quanto non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative del diniego delle invocate attenuanti generiche e del riconoscimento della contestata recidiva, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da un'adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 4), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate, richiamando, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, un complesso di elementi sintomatici tratti non solo dai numerosi e gravi delitti commessi in precedenza dall'imputato, ma anche dall'analisi delle gravi modalità di realizzazione del reato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 885/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2-3 della sentenza impugnata, ove la Corte distrettuale, richiamata la conforme decisione di primo grado e puntualmente ricostruita la dinamica della vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e confutato le deduzioni difensive al riguardo formulate, spiegando, alla luce delle ivi richiamate emergenze probatorie, come l'imputato, sorpreso in flagranza di reato, abbia usato violenza contro gli operanti al fine di opporsi all'espletamento delle doverose attività d'ufficio, quali quelle relative all'individuazione ed eventuale arresto del responsabile dei reati in corso di accertamento, nonché al necessario soccorso da prestare nei confronti dello stesso imputato - che all'atto dell'intervento risultava ferito - con la chiamata dell'autoambulanza per il trasporto in ospedale); che il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili sia per manifesta infondatezza, sia in quanto non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative del diniego delle invocate attenuanti generiche e del riconoscimento della contestata recidiva, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da un'adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 4), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate, richiamando, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, un complesso di elementi sintomatici tratti non solo dai numerosi e gravi delitti commessi in precedenza dall'imputato, ma anche dall'analisi delle gravi modalità di realizzazione del reato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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violenza contro le autorità pubblica istigazione a delinquere uso sproporzionato della forza rinuncia al dibattimento orale impedimento di un atto dell'autorità difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICHERA GIUSEPPE BENEDETTO SIMONE nato a CATANIA il 31/08/1993 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Fichera Giuseppe Benedetto Simone avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che la prima doglianza oggetto di ricorso è inammissibile sia per aspecificità di formulazione, sia perché proposta sulla base di motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto assertivamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pp. 2-3 della sentenza impugnata, ove la Corte distrettuale, richiamata la conforme decisione di primo grado e puntualmente ricostruita la dinamica della vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e confutato le deduzioni difensive al riguardo formulate, spiegando, alla luce delle ivi richiamate emergenze probatorie, come l'imputato, sorpreso in flagranza di reato, abbia usato violenza contro gli operanti al fine di opporsi all'espletamento delle doverose attività d'ufficio, quali quelle relative all'individuazione ed eventuale arresto del responsabile dei reati in corso di accertamento, nonché al necessario soccorso da prestare nei confronti dello stesso imputato - che all'atto dell'intervento risultava ferito - con la chiamata dell'autoambulanza per il trasporto in ospedale); che il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili sia per manifesta infondatezza, sia in quanto non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative del diniego delle invocate attenuanti generiche e del riconoscimento della contestata recidiva, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da un'adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 4), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate, richiamando, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, un complesso di elementi sintomatici tratti non solo dai numerosi e gravi delitti commessi in precedenza dall'imputato, ma anche dall'analisi delle gravi modalità di realizzazione del reato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presiilente Gaetano De Amicis Anna Ctilcuolo •