Ordinanza — n. 882/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAP FRANCESCO nato a PALERMO il 04/03/1950 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rap Francesco avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, là dove genericamente asserisce la mancanza, contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi del delitto di calunnia (motivazione che la lettura del provvedimento impugnato, di converso, dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da un'esauriente disamina dei dati processuali), sia in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché assertivamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pp. 3-4, ove la Corte, ricostruita la vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e puntualmente confutato le deduzioni difensive al riguardo formulate, spiegando come, al momento della denuncia di smarrimento di un assegno bancario, l'imputato fosse pienamente consapevole di non averlo affatto smarrito, ma di averlo messo in circolazione addirittura consegnandolo ad altra persona per scambiarlo, così implicitamente incolpando i giratari e prenditori del titolo del correlativo delitto di ricettazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 882/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3-4, ove la Corte, ricostruita la vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e puntualmente confutato le deduzioni difensive al riguardo formulate, spiegando come, al momento della denuncia di smarrimento di un assegno bancario, l'imputato fosse pienamente consapevole di non averlo affatto smarrito, ma di averlo messo in circolazione addirittura consegnandolo ad altra persona per scambiarlo, così implicitamente incolpando i giratari e prenditori del titolo del correlativo delitto di ricettazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAP FRANCESCO nato a PALERMO il 04/03/1950 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rap Francesco avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, là dove genericamente asserisce la mancanza, contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi del delitto di calunnia (motivazione che la lettura del provvedimento impugnato, di converso, dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da un'esauriente disamina dei dati processuali), sia in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché assertivamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pp. 3-4, ove la Corte, ricostruita la vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e puntualmente confutato le deduzioni difensive al riguardo formulate, spiegando come, al momento della denuncia di smarrimento di un assegno bancario, l'imputato fosse pienamente consapevole di non averlo affatto smarrito, ma di averlo messo in circolazione addirittura consegnandolo ad altra persona per scambiarlo, così implicitamente incolpando i giratari e prenditori del titolo del correlativo delitto di ricettazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presiden,te Gaetano De Amicis Anna Crísyuolo 1 3 UN 2022