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Ordinanza — n. 879/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 879/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 879/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRONI SARA nato a VERONA il 17/04/1982 parte offesa nel procedimento LAMUREANU GEORGE nato il 31/07/1986 parte offesa nel procedimento c/ GUERRINI ORIANA nato a OME il 11/07/1959 avverso l'ordinanza del 17/02/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONA Idato avviso alle parti; l udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 879/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRONI SARA nato a VERONA il 17/04/1982 parte offesa nel procedimento LAMUREANU GEORGE nato il 31/07/1986 parte offesa nel procedimento c/ GUERRINI ORIANA nato a OME il 11/07/1959 avverso l'ordinanza del 17/02/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONA Idato avviso alle parti; l udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Parole chiave

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assunzione di prove a titolo cautelare sospensione dell'istruzione ritiro della querela penale rinuncia alla motivazione censure procedurali inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRONI SARA nato a VERONA il 17/04/1982 parte offesa nel procedimento LAMUREANU GEORGE nato il 31/07/1986 parte offesa nel procedimento c/ GUERRINI ORIANA nato a OME il 11/07/1959 avverso l'ordinanza del 17/02/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONA Idato avviso alle parti; l udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gironi Sara e Lamureanu George avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è stato proposto avverso una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., per motivi di merito attinenti - sotto i distinti profili dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 190, 495, comma 2, cod. proc. pen. e di plurimi vizi della motivazione - alla valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; considerato che la legge 23 giugno 2017, n. 103, ha modificato la forma dell'impugnazione del provvedimento di archiviazione prevedendo il reclamo al tribunale monocratico e non più il ricorso per cassazione; ritenuto che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estens